Art. 39 
                              Ipoteche 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le  banche  possono  eleggere
domicilio presso la propria sede. 
  2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione  del  denaro
formino oggetto  di  atti  separati,  il  conservatore  dei  registri
immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal  beneficiario  del
finanziamento,  esegue,  a  margine   dell'iscrizione   gia'   presa,
l'annotazione dell'avvenuto  pagamento  e  dell'eventuale  variazione
degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta
fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante
dall'annotazione stessa. 
  3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole  di
indicizzazione e' garantito dall'ipoteca iscritta fino a  concorrenza
dell'importo effettivamente dovuto per effetto  dell'applicazione  di
dette    clausole.    L'adeguamento    dell'ipoteca    si    verifica
automaticamente se la  nota  d'iscrizione  menziona  la  clausola  di
indicizzazione. 
  4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a
revocatoria fallimentare quando siano  state  iscritte  dieci  giorni
prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di  fallimento.
L'art. 67 della  legge  fallimentare  non  si  applica  ai  pagamenti
effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari. 
  5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta  parte  del
debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale  della
somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale
liberazione di uno o piu' immobili ipotecati  quando,  dai  documenti
prodotti o da perizie, risulti che  per  le  somme  ancora  dovute  i
rimanenti beni vincolati costituiscono una  garanzia  sufficiente  ai
sensi dell'art. 38. 
  6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore  e  il
terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto  alla  suddivisione
del finanziamento in  quote  e,  correlativamente,  al  frazionamento
dell'ipoteca a garanzia. Il  conservatore  dei  registri  immobiliari
annota la suddivisione e il frazionamento a  margine  dell'iscrizione
presa. 
  7. Agli effetti dei  diritti  di  scritturato  e  degli  emolumenti
ipotecari, nonche' dei compensi e dei diritti  spettanti  al  notaio,
gli atti  e  le  formalita'  ipotecarie,  anche  di  annotazione,  si
considerano come una sola stipula, una sola operazione  sui  registri
immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono  ridotti
alla meta'. 
 
          Nota all'art. 39:
             - Il testo dell'art. 67 della legge fallimentare (citata
          nelle note all'art. 1), e' il seguente:
             "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). -
          Sono  revocati,  salvo  che  l'altra  parte  provi  che non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
              1) gli atti a titolo  oneroso  compiuti  nei  due  anni
          anteriori  alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano  notevolmente  cio'  che  a  lui e' stato dato o
          promesso;
              2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili  non  effettuati  con  danaro  o  con altri mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nei  due  anni  anteriori
          alla dichiarazione di fallimento;
              3)  i  pegni,  le  anticresi  e  le ipoteche volontarie
          costituiti nei due anni  anteriori  alla  dichiarazione  di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
              4)  i  pegni,  le  anticresi e le ipoteche giudiziali o
          volontarie   costituiti   entro   l'anno   anteriore   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
             Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra
          parte  conosceva  lo  stato  d'insolvenza  del  debitore, i
          pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
          oneroso e quelli costitutivi di un  diritto  di  prelazione
          per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno
          anteriore alla dichiarazione di fallimento.
             Le  disposizioni  di  questo  articolo  non si applicano
          all'istituto di  emissione,  agli  istituti  autorizzati  a
          compiere  operazioni  di  credito su pegno, limitatamente a
          queste operazioni, e agli istituti  di  credito  fondiario.
          Sono salve le disposizioni di leggi speciali".