Art. 40. 
          Estinzione anticipata e risoluzione del contratto 
  1. I debitori hanno  facolta'  di  estinguere  anticipatamente,  in
tutto o in parte, il proprio debito,  corrispondendo  alla  banca  un
compenso,   contrattualmente   stabilito,   correlato   al   capitale
restituito anticipatamente. 
  2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione  del  contratto
il ritardato pagamento quando lo  stesso  si  sia  verificato  almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce  ritardato
pagamento quello effettuato tra il trentesimo e  il  centoottantesimo
giorno dalla scadenza della rata.