Art. 68.
                      Competenze a discrezione
  1.  In  questa  categoria  sono  comprese  le  prestazioni  la  cui
determinazione non puo' farsi in base al tempo impiegato,  in  quanto
elemento  secondario in confronto alle attivita' e capacita' poste in
atto  dal  perito  agrario  incaricato,  ne'  in   base   al   valore
dell'oggetto    della    prestazione    in    quanto    difficilmente
concretizzabile in cifre.
  2. In tali casi il compenso dovuto al perito agrario e' determinato
discrezionalmente,  tenendo  conto  dell'importanza   e   delicatezza
dell'incarico,  dello  studio, del tempo occorso, del valore e pregio
dell'opera e dal risultato conseguito.
  3. In generale, a  questa  categoria  appartengono  le  prestazioni
attinenti  pareri,  assistenza  e consulenza, scritti o meno, che non
siano  necessariamente  connesse  ad  un  incarico  delle  precedenti
categorie, quali ad esempio:
    a)   stipulazioni   di   compromessi;  convenzioni  di  servitu';
transazioni; permute; scritture per cessione; convenzioni in  genere;
conclusioni   di   affari;  contratti  agrari  generali  e  speciali;
costituzione di consorzi e societa';  arbitrati;  memorie  e  perizie
rese  dinanzi  alle autorita' o ad altri enti od organismi; brevetti;
interpretazioni ed esami di: leggi, regolamenti, usi  e  consuetudini
in  materia  agraria;  ricettazione fitofarmaci, relazioni in materia
ecologica;  verbali;  attestati  e  certificazioni,  esame  di  atti,
ricorsi,  istanze  e reclami e assistenza e rappresentanza in materia
fiscale e tributaria;
    b) inchieste e ricerche agricole e agro-alimentari,
boschive,    orto-floro-frutto-vivaistiche,    di     trasformazione,
conservazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli e di mezzi
tecnici; formulazione ed analisi dei costi di produzione; rilevazione
dati  statistici;  impianti  di contabilita' agraria; confronti fra i
diversi tipi di produzione; classificazione di terreni; interventi  a
sessioni   o  a  congressi;  giudizi  di  accertamento  di  qualita',
quantita'  e  consistenza  economica   delle   produzioni   agricole,
boschive,   orto-floro-frutticole   e   vivaistiche,   nonche'  delle
industrie agrarie in genere;
    c) stime di sorgenti e di acque irrigue, misurazione, regolazione
e ripartizione  delle  acque  irrigue  tra  gli  utenti  dell'impresa
irrigua;
    d)   operazioni  di  revisione  dei  bilanci  e  dei  rendiconti,
liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e credito per  le
aziende di cui all'art. 61, punto 1;
    e)  assistenza  e  consulenza  nelle  controversie  in materia di
contratti agrari;
    f) piani di riparto delle spese di costruzione e manutenzione  di
opere comuni o consorziali.
  4.  A  parte  sono  compensate,  secondo  le  rispettive tabelle le
prestazioni integrative e/o complementari quali, ad  esempio,  stime,
rilievi, ecc.