Art. 58. 
              (Sviluppo della formazione comunitaria). 
   1. Presso il Dipartimento per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  istituito
il Comitato per lo sviluppo  della  formazione  comunitaria,  con  lo
scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel
personale  pubblico  e  nel  settore   privato,   la   conoscenza   e
l'esperienza delle  attivita'  delle  Comunita'  europee,  anche  con
riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e  sull'economia
nazionale. 
   2. Il Comitato e' assistito dalle  strutture  del  Dipartimento  e
puo' valersi  di  risorse  ordinarie  di  bilancio  del  Dipartimento
medesimo, oltre che di  contributi  di  altri  organismi  pubblici  e
privati e di istituzioni comunitarie. 
   3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata
del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro  del
tesoro,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  essere  destinati  al
funzionamento del predetto Comitato. 
   4. Con decreto del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, da emanare ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione,  l'organizzazione
e il funzionamento del  Comitato,  prevedendo  la  partecipazione  di
Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici  o  privati,
con  particolare   riguardo   alle   organizzazioni   imprenditoriali
dell'industria,  del   commercio,   dell'artigianato   nonche'   alle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale ed aderenti ad  unioni  europee,  che  contribuiscano  alle
attivita' del Comitato. 
 
          Nota all'art. 58:
             - Per la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  vedi  nota
          all'art. 1. Il testo dell'art. 17 e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necesita'  di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".