Art. 59. (Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo). 1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo. 2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.
Nota all'art. 59: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, concerne il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. L'art. 5 recita: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amminsitrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto pressola tesoreria centrale dello Stato denominato 'Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie', nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".