Art. 59. 
(Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da  versare
                   alla CEE per mancato utilizzo). 
   1. Le maggiori risorse da  versare  alla  CEE  per  effetto  della
conversione in ECU, a tasso variato,  delle  somme  restituite  dagli
assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo,  fanno  carico  agli
assegnatari stessi per  la  parte  afferente  la  perdita  di  cambio
accertata tra la data di  trasferimento  delle  somme  del  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
quella di riversamento al Fondo medesimo. 
   2. Eventuali  perdite  di  cambio  determinatesi  nel  periodo  di
permanenza delle risorse comunitarie presso  il  Fondo  di  rotazione
gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo. 
 
          Nota all'art. 59:
             -  La  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  concerne   il
          coordinamento  delle  politiche  riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia  alla   Comunita'   europea   e   l'adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi comunitari.
          L'art. 5 recita:
             "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'   istituito
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amminsitrazione
          autonoma  e  gestione  fuori  bilancio ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale  di
          un  apposito  conto  corrente infruttifero, aperto pressola
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  'Ministero  del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie', nel quale sono versate:
               a) le disponibilita' residue del  fondo  di  cui  alla
          legge  3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
               b) le somme erogate dalle istituzioni delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
               c)  le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d)  le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7.
             Restano   salvi   i   rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".