Art. 60. 
(Rapporti tra le regioni e le  province  autonome  e  le  istituzioni
                      della Comunita' europea). 
   1. Il secondo comma dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica,  per  quanto
riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni,  le  prov-
ince autonome e gli organismi comunitari, anche  se  tenuti  in  sede
diversa da quella delle istituzioni della Comunita' europea. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  PALADIN, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
          Nota all'art. 60:
             -   Il   D.P.R.   24  luglio  1977,  n.  616,  opera  il
          trasferimento   alle    regioni    di    alcune    funzioni
          amministrative  dello Stato. Il testo dell'art. 4, comma 2,
          e' il seguente:
             "Le regioni non possono  svolgere  all'estero  attivita'
          promozionali  relative  alle  materie di loro competenza se
          non previa  intesa  con  il  Governo  e  nell'ambito  degli
          indirizzi  e  degli  atti  di coordinamento di cui al comma
          precedente".