Art. 60. (Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunita' europea). 1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le prov- ince autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunita' europea. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: CONSO
Nota all'art. 60: - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, opera il trasferimento alle regioni di alcune funzioni amministrative dello Stato. Il testo dell'art. 4, comma 2, e' il seguente: "Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente".