Art. 46. 
               Collegio degi docenti di scuola materna 
  1. Presso ogni direzione didattica di  scuola  materna  statale  e'
istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto  dai  docenti  di
ruolo e non di ruolo del  circolo  ed  e'  presieduto  dal  direttore
didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che,
ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari  delle  sezioni
interessate. 
  2. Il collegio dei docenti svolge i compiti  di  cui  al  comma  2,
lettere b), h), i), l), dell'articolo 6. Inoltre: 
    a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine  di
adeguare  gli  orientamenti  educativi   alle   specifiche   esigenze
ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini; 
    b) provvede alla scelta delle attrezzature  e  del  materiale  di
gioco; 
    c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica  nel  quadro
della disciplina di cui all'articolo 277; 
    d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e
i rapporti di informazione e di collaborazione  con  i  genitori  dei
bambini. 
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica  quanto
disposto dall'articolo 7.