Art. 46. Collegio degi docenti di scuola materna 1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed e' presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate. 2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 6. Inoltre: a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini; b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco; c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'articolo 277; d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.