Art. 47. Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna 1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna: a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione; b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza; c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.