Art. 30. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente
titolo si intendono per luoghi di lavoro: 
    a) i luoghi  destinati  a  contenere  posti  di  lavoro,  ubicati
all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, nonche'  ogni
altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unita' produttiva
comunque accessibile per il lavoro. 
  2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
    a) ai mezzi di trasporto; 
    b) ai cantieri temporanei o mobili; 
    c) alle industrie estrattive; 
    d) ai pescherecci; 
    e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una  impresa
agricola  o  forestale,  ma   situati   fuori   dall'area   edificata
dell'azienda. 
  3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni
di sicurezza e di salute per i  luoghi  di  lavoro  sono  specificate
nell'allegato II. 
  4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo  conto,  se
del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. 
  5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le  porte,
le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti  di
lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di
handicap. 
  6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica  ai  luoghi  di
lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993,  ma  debbono  essere
adottate misure idonee a consentire la  mobilita'  e  l'utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.