Art. 30.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, nonche' ogni
altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unita' produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa
agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata
dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni
di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte,
le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di
lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di
handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere
adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.