Art. 31. 
                 Requisiti di sicurezza e di salute 
  1. Ferme  restando  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari
vigenti, i luoghi di  lavoro  costruiti  o  utilizzati  anteriormente
all'entrata in vigore del presente  decreto  devono  essere  adeguati
alle prescrizioni di sicurezza e salute di  cui  al  presente  titolo
entro il 1 gennaio 1996.