Art. 32. 
                    Obblighi del datore di lavoro 
  1. Il datore di lavoro provvede affinche': 
    a) le vie di circolazione interne o all'aperto  che  conducono  a
uscite o ad uscite di  emergenza  e  le  uscite  di  emergenza  siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; 
    b) i luoghi di lavoro,  gli  impianti  e  i  dispositivi  vengano
sottoposti a  regolare  manutenzione  tecnica  e  vengano  eliminati,
quanto piu' rapidamente possibile, i  difetti  rilevati  che  possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
    c) i luoghi di lavoro,  gli  impianti  e  i  dispositivi  vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni  igieniche
adeguate; 
    d) gli impianti e i  dispositivi  di  sicurezza,  destinati  alla
prevenzione o all'eliminazione dei  pericoli,  vengano  sottoposti  a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.