Art. 33. 
                        Adeguamenti di norme 
  1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1.  Ai  fini  del  presente
decreto si intende per: 
    a) via di emergenza: percorso  senza  ostacoli  al  deflusso  che
consente alle persone  che  occupano  un  edificio  o  un  locale  di
raggiungere un luogo sicuro; 
    b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi 
al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre  situazioni
di emergenza. 
   2. Le vie e le uscite  di  emergenza  devono  rimanere  sgombre  e
consentire di raggiungere il  piu'  rapidamente  possibile  un  luogo
sicuro. 
   3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 
   4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie  e  delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione  d'uso,  alle
attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi. 
   5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima  di
m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente  in  materia
antincendio. 
   6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate  di  porte,  queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano  chiuse,
devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da  parte  di
qualsiasi persona  che  abbia  bisogno  di  utilizzarle  in  caso  di
emergenza. 
   7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere  chiuse  a
chiave, se non  in  casi  specificamente  autorizzati  dall'autorita'
competente. 
   8. Nei locali di lavoro  e  in  quelli  destinati  a  deposito  e'
vietato  adibire,  quali  porte  delle  uscite   di   emergenza,   le
saracinesche a rullo, le  porte  scorrevoli  verticalmente  e  quelle
girevoli su asse centrale. 
   9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche' le vie di circolazione
e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti
in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 
   10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere  evidenziate  da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole  e
collocata in luoghi appropriati. 
   11.  Le  vie   e   le   uscite   di   emergenza   che   richiedono
un'illuminazione  devono  essere  dotate   di   un'illuminazione   di
sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico. 
   12. Gli edifici che siano costruiti  o  adattati  interamente  per
lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed
in ogni caso quando le lavorazioni  ed  i  materiali  ivi  utilizzati
presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello
stesso locale piu' di 5 lavoratori, devono  avere  almeno  due  scale
distinte di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si  dovra'
provvedere in conformita', quando non  ne  esista  la  impossibilita'
accertata  dall'organo  di  vigilanza:  in  quest'ultimo  caso   sono
disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. 
   13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati  prima  del  1  gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel  comma  4,  ma  gli
stessi debbono avere un  numero  sufficiente  di  vie  ed  uscite  di
emergenza.". 
  2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le  porte  dei  locali  di  lavoro
devono,  per  numero,   dimensioni,   posizione,   e   materiali   di
realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone  ed  essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 
   2. Quando in un locale le lavorazioni ed  i  materiali  comportino
rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attivita' che
si svolgono nel locale stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una  porta
ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed  avere
larghezza minima di m 1,20. 
   3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse  da  quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la seguente: 
    a) quando in uno  stesso  locale  i  lavoratori  normalmente  ivi
occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di  una  porta
avente larghezza minima di m 0,90; 
    b) quando in uno  stesso  locale  i  lavoratori  normalmente  ivi
occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve  essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel
verso dell'esodo; 
    c) quando in uno  stesso  locale  i  lavoratori  normalmente  ivi
occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una  porta
avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe  nel  verso
dell'esodo; 
    d) quando in uno  stesso  locale  i  lavoratori  normalmente  ivi
occupati siano in numero superiore a  100,  in  aggiunta  alle  porte
previste alla lettera c) il locale deve essere  dotato  di  almeno  1
porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima  di  m
1,20 per ogni 50  lavoratori  normalmente  ivi  occupati  o  frazione
compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza  rispetto
a 100. 
   4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 puo'  anche
essere minore, purche' la  loro  larghezza  complessiva  non  risulti
inferiore. 
   5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima  di  m
1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 
   6. Quando in un locale di lavoro le uscite  di  emergenza  di  cui
all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma  1,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5. 
   7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non  sono
ammesse le porte  scorrevoli,  le  saracinesche  a  rullo,  le  porte
girevoli su asse centrale, quando non esistano altre  porte  apribili
verso l'esterno del locale. 
   8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei
pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei  pedoni  che  devono
essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza. 
   9. Le porte e i portoni  apribili  nei  due  versi  devono  essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. 
   10.  Sulle  porte  trasparenti  deve  essere  apposto   un   segno
indicativo all'altezza degli occhi. 
   11. Se le superfici trasparenti o traslucide  delle  porte  e  dei
portoni non sono costituite da  materiali  di  sicurezza  e  c'e'  il
rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso  di  rottura
di  dette  superfici,  queste  devono  essere  protette   contro   lo
sfondamento. 
   12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza
che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere. 
   13. Le porte ed i  portoni  che  si  aprono  verso  l'alto  devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 
   14.  Le  porte  ed  i  portoni  ad  azionamento  meccanico  devono
funzionare senza rischi di infortuni per i  lavoratori.  Essi  devono
essere muniti di  dispositivi  di  arresto  di  emergenza  facilmente
identificabili  ed  accessibili   e   poter   essere   aperti   anche
manualmente,   salvo   che   la   loro   apertura   possa    avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. 
   15. Le porte situate sul percorso delle vie  di  emergenza  devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente  alla  normativa  vigente.  Esse  devono  poter  essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale. 
   16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono  poter
essere aperte. 
   17. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati  prima  del  1  gennaio
1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I  locali
di lavoro e quelli adibiti a  deposito  devono  essere  provvisti  di
porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano
in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte  puo'
anche essere  minore,  purche'  la  loro  larghezza  complessiva  non
risulti inferiore.". 
  3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8  (Vie  di  circolazione,  zone  di  pericolo,  pavimenti  e
passaggi). - 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e
banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo
tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che  i  lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di  circolazione  non  corrano
alcun rischio. 
   2. Il calcolo delle  dimensioni  delle  vie  di  circolazione  per
persone ovvero merci  dovra'  basarsi  sul  numero  potenziale  degli
utenti e sul tipo di impresa. 
   3. Qualora sulle vie di circolazione  siano  utilizzati  mezzi  di
trasporto, dovra' essere  prevista  per  i  pedoni  una  distanza  di
sicurezza sufficiente. 
   4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono  passare  ad
una distanza sufficiente da  porte,  portoni,  passaggi  per  pedoni,
corridoi e scale. 
   5. Nella misura in  cui  l'uso  e  l'attrezzatura  dei  locali  lo
esigano per garantire la  protezione  dei  lavoratori,  il  tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato. 
   6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo  in  funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei  lavoratori
o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi  devono  essere  dotati  di
dispositivi per impedire che i  lavoratori  non  autorizzati  possano
accedere a dette zone. 
   7.  Devono  essere  prese  misure  appropriate  per  proteggere  i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. 
   8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente
visibile. 
   9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati  al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali  da  rendere  sicuro  il  movimento  ed  il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 
   10. I pavimenti ed i passaggi  non  devono  essere  ingombrati  da
materiali che ostacolano la normale circolazione. 
   11.  Quando  per  evidenti  ragioni  tecniche   non   si   possono
completamente eliminare dalle  zone  di  transito  ostacoli  fissi  o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.". 
  4. L'intestazione del titolo II del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituita dalla seguente: 
                             "Titolo II 
                     DISPOSlZIONI PARTICOLARI". 
  5. Nell'art. 6, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole  "da  destinarsi  al
lavoro nelle aziende" e' soppressa la parola "industriali". 
  6. L'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  19  marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). - 
 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, e' necessario far  si'  che  tenendo
conto dei metodi di lavoro  e  degli  sforzi  fisici  ai  quali  sono
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantita'
sufficiente. 
   2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve  essere
sempre mantenuto  funzionante.  Ogni  eventuale  guasto  deve  essere
segnalato da un sistema di controllo, quando cio' e'  necessario  per
salvaguardare la salute dei lavoratori. 
   3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria  o  di
ventilazione  meccanica,  essi  devono  funzionare  in  modo  che   i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 
   4. Qualsiasi sedimento o  sporcizia  che  potrebbe  comportare  un
pericolo   immediato   per   la   salute   dei   lavoratori    dovuto
all'inquinamento   dell'aria   respirata   deve   essere    eliminato
rapidamente.". 
  7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  19  marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 11 (Temperatura dei locali). - 1. La temperatura  nei  locali
di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante  il  tempo
di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori. 
   2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata  per  i  lavoratori  si
deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa
il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti. 
   3. La  temperatura  dei  locali  di  riposo,  dei  locali  per  il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle  mense  e  dei
locali di pronto soccorso  deve  essere  conforme  alla  destinazione
specifica di questi locali. 
   4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali
da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di  lavoro,  tenendo
conto del tipo di attivita' e della natura del luogo di lavoro. 
   5. Quando non e' conveniente modificare la  temperatura  di  tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori  contro  le
temperature troppo alte  o  troppo  basse  mediante  misure  tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.". 
  8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  19  marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Illuminazione  naturale  ed  artificiale  dei  luoghi  di
lavoro). - 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente  luce
naturale   ed   essere   dotati   di   dispositivi   che   consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza,
la salute e il benessere di lavoratori. 
   2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle  vie
di  circolazione  devono  essere  installati  in  modo  che  il  tipo
d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per
i lavoratori. 
   3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono  particolarmente
esposti a rischi in caso di  guasto  dell'illuminazione  artificiale,
devono disporre  di  un'illuminazione  di  sicurezza  di  sufficiente
intensita'. 
   4. Le superfici vetrate illuminanti ed i  mezzi  di  illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza.". 
  9. L'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  19  marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). - 1. A  meno
che  non  sia   richiesto   diversamente   dalle   necessita'   della
lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi
i che non rispondono alle seguenti condizioni: 
    a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici,  e  provvisti
di un isolamento  termico  sufficiente,  tenuto  conto  del  tipo  di
impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori; 
    b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; 
    c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita'; 
    d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti,  dei  soffitti
tali da  poter  essere  pulite  e  deterse  per  ottenere  condizioni
adeguate di igiene. 
   2. I pavimenti dei locali devono essere  esenti  da  protuberanze,
cavita' o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli. 
   3. Nelle  parti  dei  locali  dove  abitualmente  si  versano  sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il  pavimento  deve  avere
superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente  per  avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 
   4. Quando il  pavimento  dei  posti  di  lavoro  e  di  quelli  di
passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in  permanenza
di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non  sono  forniti  di
idonee calzature impermeabili. 
   5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche,  le  pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. 
   6. Le pareti trasparenti o traslucide, in  particolare  le  pareti
completamente vetrate, nei locali o  nelle  vicinanze  dei  posti  di
lavoro  e  delle  vie  di  circolazione,  devono  essere  chiaramente
segnalate e  costituite  da  materiali  di  sicurezza  ovvero  essere
separate dai posti di lavoro e dalle vie di  circolazione  succitati,
in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con  le
pareti, ne' essere feriti qualora esse vadano in frantumi. 
   7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e  fissati  dai  lavoratori  in
tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in
modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 
   8.  Le  finestre   e   i   lucernari   devono   essere   concepiti
congiuntamente  con  l'attrezzatura  o  dotati  di  dispositivi   che
consentono la  loro  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori  che
effettuano  tale   lavoro   nonche'   per   i   lavoratori   presenti
nell'edificio ed intorno ad esso. 
   9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti  puo'  essere  autorizzato  soltanto   se   sono   fornite
attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza. 
   10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono  funzionare  in  piena
sicurezza,  devono  essere  muniti  dei  necessari   dispositivi   di
sicurezza e devono possedere  dispositivi  di  arresto  di  emergenza
facilmente identificabili ed accessibili. 
   11. Le banchine e rampe di  carico  devono  essere  adeguate  alle
dimensioni dei carichi trasportati. 
   12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove
e' tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m  25,0
di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'. 
   13. Le rampe di  carico  devono  offrire  una  sicurezza  tale  da
evitare che i lavoratori possono cadere.". 
  10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19  marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 (Locali di riposo). - 1. Quando la sicurezza e  la  salute
dei lavoratori, segnatamente  a  causa  del  tipo  di  attivita',  lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo
facilmente accessibile. 
   2. La disposizione di cui al comma 1  non  si  applica  quando  il
personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono
equivalenti possibilita' di riposo durante la pausa. 
   3. I locali di  riposo  devono  avere  dimensioni  sufficienti  ed
essere dotati di un numero  di  tavoli  e  sedili  con  schienale  in
funzione del numero dei lavoratori. 
   4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per  la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 
   5.  Quando  il  tempo  di  lavoro  e'  interrotto  regolarmente  e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione  del  personale  altri  locali  affinche'  questi  possa
soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel  caso  in  cui  la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.  In  detti  locali  e'
opportuno  prevedere  misure  adeguate  per  la  protezione  dei  non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 
   6. L'organo di vigilanza puo' prescrivere che,  anche  nei  lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di  lavorare
stando a  sedere  ogni  qualvolta  cio'  non  pregiudica  la  normale
esecuzione del lavoro. 
   7. Le donne incinte e le  madri  che  allattano  devono  avere  la
possibilita' di  riposarsi  in  posizione  distesa  e  in  condizioni
appropriate.". 
  11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19  marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 40 (Spogliatoi e  armadi  per  il  vestiario).  -  1.  Locali
appositamente  destinati  a  spogliatoi   devono   essere   messi   a
disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare  indumenti
di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di  decenza  non
si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 
   2. Gli spogliatoi  devono  essere  distinti  fra  i  due  sessi  e
convenientemente arredati. 
   3. I locali destinati a spogliatoio  devono  avere  una  capacita'
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro  aerati,
illuminati,  ben  difesi  dalle  intemperie,  riscaldati  durante  la
stagione fredda e muniti di sedili. 
   4.  Gli  spogliatoi  devono  essere  dotati  di  attrezzature  che
consentono a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i  propri
indumenti durante il tempo di lavoro. 
   5.  Qualora  i   lavoratori   svolgano   attivita'   insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori  contenenti  in  sospensione
sostanze untuose od incrostanti, nonche'  in  quelle  dove  si  usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti  o  comunque  pericolose,
gli armadi per gli indumenti da  lavoro  devono  essere  separati  da
quelli per gli indumenti privati. 
   6. Qualora non si applichi il  comma  1  ciascun  lavoratore  deve
poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre
i propri indumenti.". 
  12.  Gli  articoli  37  e  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 37 (Docce e lavabi). - 1. Docce  sufficienti  ed  appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il  tipo  di
attivita' o la salubrita' lo esigono. 
   2. Devono essere previsti locali per le docce separati per  uomini
e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi
e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 
   3. I locali delle docce devono avere  dimensioni  sufficienti  per
permettere a ciascun lavoratore di  rivestirsi  senza  impacci  e  in
condizioni appropriate di igiene. 
   4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e  fredda
e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
   5. Devono essere previsti  lavabi  separati  per  uomini  e  donne
ovvero  un'utilizzazione  separata  dei  lavabi,  qualora  cio'   sia
necessario per motivi di decenza. 
  Art. 39 (Gabinetti e lavabi). - 1. I lavoratori devono disporre, in
prossimita' dei loro posti di lavoro, dei  locali  di  riposo,  degli
spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali  speciali  dotati  di  un
numero sufficiente di gabinetti  e  di  lavabi,  con  acqua  corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
   2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.". 
  13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 11 (Posti di  lavoro  e  di  passaggio  e  luoghi  di  lavoro
esterni). - 1. I  posti  di  lavoro  e  di  passaggio  devono  essere
idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali  in
dipendenza dell'attivita' lavorativa. 
   2. Ove non e' possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate. 
   3. I posti di lavoro, le vie di  circolazione  e  altri  luoghi  o
impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante  le
loro  attivita'  devono  essere  concepiti  in  modo  tale   che   la
circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro. 
   4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni  sulle  vie
di circolazione e zone di pericolo sono altresi' applicabili alle vie
di circolazione principali sul  terreno  dell'impresa,  alle  vie  di
circolazione che portano  a  posti  di  lavoro  fissi,  alle  vie  di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione  e  sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico. 
   5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si
applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni. 
   6. I luoghi di  lavoro  all'aperto  devono  essere  opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la  luce  del  giorno  non  e'
sufficiente. 
   7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi
devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo
tale che i lavoratori: 
    a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se  necessario,
contro la caduta di oggetti; 
    b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad  agenti  esterni
nocivi, quali gas, vapori, polveri; 
    c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso  di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente; 
    d) non possono scivolare o cadere.". 
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano  in  vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Note all'art. 33:
             - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota  all'art.  4.  Gli
          articoli 8, 11, 13 e 14 cosi' recitavano:
             "Art.  8  (Pavimenti  e  passaggi).  - I pavimenti degli
          ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio  non
          devono  presentare  buche  o  sporgenze pericolose e devono
          essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed
          il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
             Qualora i passaggi siano  destinati  al  transito  delle
          persone  e  dei  veicoli,  la  loro  larghezza  deve essere
          sufficiente a consentire il passaggio  contemporaneo  delle
          une  e degli altri. A tale scopo la larghezza del passaggio
          deve superare  di  almeno  cm  70  l'ingombro  massimo  dei
          veicoli.
             I  pavimenti  ed i passaggi non devono essere ingombrati
          da materiale che ostacolano, la normale circolazione.
             Quando per evidenti  ragioni  tecniche  non  si  possano
          completamente  eliminare  dalle  zone  di transito ostacoli
          fissi  o  mobili  che  costituiscono  un  pericolo  per   i
          lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli
          ostacoli devono essere adeguatamente segnalati".
             "Art.  11 (Posti di lavoro e di passaggio). - I posti di
          lavoro e di  passaggio  devono  essere  idoneamente  difesi
          contro   la   caduta   o  l'investimento  di  materiali  in
          dipendenza dell'attivita' lavorativa.
             Ove non sia  possibile  la  difesa  con  mezzi  tecnici,
          devono essere adottate altre misure o cautele adeguate".
            "Art.  13  (Uscite  dai locali di lavoro). - Le porte dei
          locali devono  per  numero  ed  ubicazione,  consentire  la
          rapida  uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
          dall'interno durante il lavoro.
             Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero
          superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed  i
          materiali presentino pericoli di esplosione o di incendio e
          siano  adibiti  nel  locale  stesso  piu'  di 5 lavoratori,
          almeno una porta, rispettivamente ogni 25 o  5  lavoratori,
          deve essere apribile verso l'esterno.
             L'apertura  verso l'esterno delle porte non e' richiesta
          quando possa determinare pericoli per passaggi di mezzi  di
          trasporto o per altre cause.
             Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non
          sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e
          le  porte  girevoli  su  asse centrale, quando non esistono
          altre porte apribili verso l'esterno, atte  ad  assicurare,
          in  caso  di  necessita',  l'agevole  e rapida uscita delle
          persone.
             Ove l'esercizio normale del lavoro  richieda  l'adozione
          di porte scorrevoli verticalmente o di saracineche a rullo,
          queste  sono  ammesse purche' fornite di idoneo dispositivo
          di fermo, nella posizione di apertura.
             Gli edifici che siano costruiti o  adattati  interamente
          per  le  lavorazioni  di  cui al secondo comma devono avere
          almeno due scale  distinte,  di  facile  accesso.  Per  gli
          edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita',
          quando   non   ne   esista   la   impossibilita'  accertata
          dall'Ispettorato del lavoro: in quest'ultimo  caso  saranno
          disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti.
             L'Ispettorato  del lavoro puo' prescrivere l'adozione di
          aperture  e  di  scale   di   sicurezza,   quando   possano
          verificarsi  particolari  esigenze  di  rapida uscita delle
          persone".
             "Art. 14. - I  locali  di  lavoro  e  quelli  adibiti  a
          deposito  devono  essere  provvisti di porte di uscita, che
          abbiano la larghezza di almeno  m.  1,10  e  che  siano  in
          numero   non  inferiore  ad  una  per  ogni  50  lavoratori
          normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10  e  50.
          Il  numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la
          loro larghezza complessiva non risulti inferiore".
             - Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca  norme  generali
          per l'igiene del lavoro. Il titolo II era cosi' formulato:
             "Titolo   II   -   Disposizioni  relative  alle  aziende
          industriali e commerciali".
             L'art. 6, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita:
             "Art.  6  (Altezza,  cubatura  e superficie). - I limiti
          minimi per l'altezza,  cubatura  e  superficie  dei  locali
          chiusi destinati o da destinare al lavoro nelle aziende che
          occupano  piu'  di  5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle
          che eseguono lavorazioni indicate  nell'art.    33,  devono
          essere i seguenti:
               a) altezza netta non inferiore a m. 3;
               b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
               c)  ogni  lavoratore occupato in ciascun ambiente deve
          disporre di una superficie di almeno mq. 2.
             I  valori  relativi  alla  cubatura  e  alla  superficie
          s'intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili macchine
          e impianti fissi.
             L'altezza  netta  dei  locali  deve  essere misurata dal
          pavimento alla altezza media della copertura dei soffici  o
          delle volte.
             Quando  necessita'  tecniche  aziendali  lo  richiedano,
          l'ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficio  sanitario
          puo'  consentire  altezze  minime  inferiori a quelle sopra
          indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di
          ventilazione dell'ambiente.
             L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente  articolo
          circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi
          di  lavoro  e'  estesa  anche  alle aziende industriali che
          occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che  in
          esse    si    svolgono    siano    ritenute,   a   giudizio
          dell'Ispettorato del lavoro,  pregiudizievoli  alla  salute
          dei lavoratori occupati".
             Gli  articoli  7,  9,  10, 11, 14, 37, 39, 40 e 43 cosi'
          recitavano:
             "Art. 7 (Coperture, pavimento, pareti ed aperture). -  A
          meno  che  non  sia richiesto diversamente dalle necessita'
          della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi
          i locali  chiusi  i  quali  non  rispondono  alle  seguenti
          condizioni:
               a)  essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed
          avere  aperture  sufficienti   per   un   rapido   ricambio
          dell'aria;
               b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
               c)  avere  pavimento  e  pareti  la cui superficie sia
          sistemata in guisa da permettere una facile pulizia.
             Qualora non ostino particolari condizioni  tecniche,  le
          pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
             Nelle  parti dei locali dove abitualmente si versano sul
          pavimento sostanze putrescibili  o  liquidi,  il  pavimento
          deve  avere  superficie  unita  ed  impermeabile e pendenza
          sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti
          di raccolta e scarico.
             Quando il pavimento dei posti di lavoro e di  quelli  di
          passaggio  si  mantenga  bagnato, esso deve essere munito a
          permanenza di palchetti o di graticolato  se  i  lavoratori
          non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili".
             "Art.  9  (Ricambio  dell'aria).  - L'aria dei locali di
          lavoro  deve  essere  convenientemente   e   frequentemente
          rinnovata.
             Qualunque   sia   il  mezzo  adottato  per  il  ricambio
          dell'aria, si  deve  evitare  che  le  correnti  colpiscono
          direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro".
             "Art.  10  (Illuminazione  naturale  e artificiale). - A
          meno che non sia richiesto  diversamente  dalle  necessita'
          della  lavorazione  e  salvo  che  non  si tratti di locali
          sotterranei,   i   locali   di   lavoro    devono    essere
          convenientemente illumunati a luce naturale diretta.
             Anche  le  vie  di comunicazione tra i vari locali e fra
          questi e l'esterno, come passaggi, i corridoi e  le  scale,
          devono  essere  ben illuminati, quando e' possibile, a luce
          naturale.
             L'illuminazione  artificiale  deve  essere  idonea   per
          intensita',   qualita'   e   distribuzione  delle  sorgenti
          luminose alla natura del lavoro.
             Per quanto riguarda l'intensita', ove esigenze  tecniche
          non  ostino,  devono  essere  assicurati  i  valori  minimi
          seguenti:
              per ambienti destinati a deposito
          di materiali grossi. . . . . . . . . . . . .  10 lux
              per i passaggi, corridoi e scale . . . .  20 "
              per lavori grossolani. . . . . . . . . .  40 "
              per lavori di media finezza. . . . . . . 100 "
              per lavori fini. . . . . . . . . . . . . 200 "
              per lavori finissimi . . . . . . . . . . 300 "
             Per i lavori  di  media  finezza,  fini  e  finissimi  i
          suddetti  valori possono essere conseguiti mediante sistemi
          di illuminazione localizzata sui singoli posti  di  lavoro;
          in  tal  caso  si deve provvedere a che il livello medio di
          illuminazione generale dell'ambiente non sia  inferiore  ad
          un quinto di quello esistente nei posti di lavoro.
             Le   superfici   vetrate   illuminanti  ed  i  mezzi  di
          illuminazione    artificiale    devono    essere     tenuti
          costantemente   in   buone   condizioni  di  pulizia  e  di
          efficienza".
             "Art.  11  (Temperatura)  -  La  temperatura  dei locali
          chiusi di lavoro  deve  essere  mantenuta  entro  i  limiti
          convenienti  alla  buona esecuzione dei lavori e ad evitare
          pregiudizio alla salute dei lavoratori.
             Quando non sia conveniente modificare la temperatura  di
          tutto  l'ambiente,  si  deve  provvedere  alla  difesa  dei
          lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse
          mediante misure tecniche localizzate o mezzi  personali  di
          protezione.
             Nel   giudizio   sulla  temperatura  conveniente  per  i
          lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono
          esercitare sopra  di  essa  il  grado  di  umidita'  ed  il
          movimento dell'aria concomitanti".
            "Art. 14 (Sedili). - Nei locali in cui si compiono lavori
          non continuativi, interrotti cioe' da periodi di riposo, il
          datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori
          sedie o panche idonee in numero sufficiente perche' possano
          sedersi durante tali periodi.
             L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che, anche nei
          lavori  continuativi,  il  datore  di  lavoro  dia  modo ai
          dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta  cio'
          non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro".
             "Art.  37 (Lavandini). - La distribuzione dell'acqua per
          lavarsi deve essere fatta  in  modo  da  evitare  l'uso  di
          vaschette o di catinelle con acqua ferma.
             I  lavandini  devono  essere in numero di almeno uno per
          ogni 5 dipendenti occupati in  un  turno,  ed  i  lavandini
          collettivi  devono  disporre  di  uno  spazio  di almeno 60
          centimetri per ogni posto.
             Agli operai che si  trovano  nelle  condizioni  indicate
          dall'art.  38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti
          mezzi detersivi e per asciugarsi".
             "Art.  39  (Latrine  e  orinatoi).   -   Nelle   aziende
          industriali   e   commerciali,   e   nelle  loro  immediate
          adiacenze, deve esservi almeno una latrina  a  disposizione
          dei lavoratori.
             Nelle  aziende  che occupano lavoratori di sesso diverso
          in numero non inferiore a 10, vi devono  essere  di  regola
          latrine separate per uomini e per donne.
             Il  numero  delle  latrine  nell'azienda non deve essere
          inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate.
             Nelle nuove costruzioni, il  numero  delle  latrine  non
          deve  essere  inferiore ad una per ogni 30 persone occupate
          per un turno.
             I locali delle latrine non devono, di norma,  comunicare
          direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le
          porte  delle latrine devono essere di altezza sufficiente a
          salvaguardare la decenza.
             Le condizioni igieniche delle latrine,  degli  orinatoi,
          delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il
          trasporto   delle   materie  in  questi  contenute,  devono
          rispondere  alle   norme   consigliate   dalla   ingegneria
          sanitaria".
             "Art. 40 (Spogliatoi). - Le aziende che occupano piu' di
          50  dipendenti,  quelle  che  si  trovano  nelle condizioni
          indicate  all'art.    38,  e  quelle  dove  gli  abiti  dei
          lavoratori  possono essere bagnati durante il lavoro devono
          possedere   locali   appositamente   destinati    ad    uso
          spogliatoio,  distinti  per  i due sessi e convenientemente
          arredati.
             I locali destinati ad uso di spogliatoio  devono  essere
          possibilmente   vicini   ai   locali  di  lavoro,  aereati,
          illuminati,  ben  difesi  dalle  intemperie  e   riscaldati
          durante la stagione fredda".
             "Art.  43 (Locali di ricovero e di riposo). - Nei lavori
          eseguiti  normalmente  all'aperto  deve  essere   messo   a
          disposizione  dei  lavoratori  un  locale  in  cui  possano
          ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei  pasti  o
          dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di
          un  tavolo,  e  deve  essere riscaldato durante la stagione
          fredda".