Art. 33. Adeguamenti di norme 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il piu' rapidamente possibile un luogo sicuro. 3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. 5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorita' competente. 8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito e' vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. 9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche' le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. 11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale piu' di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita', quando non ne esista la impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. 13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.". 2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attivita' che si svolgono nel locale stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la seguente: a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90; b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo; d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. 4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5. 7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale. 8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza. 9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. 10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi. 11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'e' il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento. 12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere. 13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. 15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale. 16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte. 17. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.". 3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). - 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. 2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovra' basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. 3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovra' essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. 6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. 7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. 8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. 9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione. 11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.". 4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituita dalla seguente: "Titolo II DISPOSlZIONI PARTICOLARI". 5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" e' soppressa la parola "industriali". 6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). - 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, e' necessario far si' che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantita' sufficiente. 2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando cio' e' necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.". 7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Temperatura dei locali). - 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti. 3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attivita' e della natura del luogo di lavoro. 5. Quando non e' conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.". 8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro). - 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori. 3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita'. 4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.". 9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). - 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono alle seguenti condizioni: a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori; b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita'; d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. 3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili. 5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, ne' essere feriti qualora esse vadano in frantumi. 7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonche' per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso. 9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza. 10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili. 11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati. 12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove e' tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'. 13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.". 10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Locali di riposo). - 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attivita', lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilita' di riposo durante la pausa. 3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori. 4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 5. Quando il tempo di lavoro e' interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinche' questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali e' opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 6. L'organo di vigilanza puo' prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio' non pregiudica la normale esecuzione del lavoro. 7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilita' di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.". 11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). - 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita' sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5. Qualora i lavoratori svolgano attivita' insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonche' in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.". 12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 37 (Docce e lavabi). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita' o la salubrita' lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora cio' sia necessario per motivi di decenza. Art. 39 (Gabinetti e lavabi). - 1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.". 13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni). - 1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attivita' lavorativa. 2. Ove non e' possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. 3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attivita' devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro. 4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico. 5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni. 6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non e' sufficiente. 7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori: a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti; b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri; c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente; d) non possono scivolare o cadere.". 14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 33: - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. Gli articoli 8, 11, 13 e 14 cosi' recitavano: "Art. 8 (Pavimenti e passaggi). - I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo delle une e degli altri. A tale scopo la larghezza del passaggio deve superare di almeno cm 70 l'ingombro massimo dei veicoli. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che ostacolano, la normale circolazione. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati". "Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio). - I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attivita' lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate". "Art. 13 (Uscite dai locali di lavoro). - Le porte dei locali devono per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nel locale stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una porta, rispettivamente ogni 25 o 5 lavoratori, deve essere apribile verso l'esterno. L'apertura verso l'esterno delle porte non e' richiesta quando possa determinare pericoli per passaggi di mezzi di trasporto o per altre cause. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale, quando non esistono altre porte apribili verso l'esterno, atte ad assicurare, in caso di necessita', l'agevole e rapida uscita delle persone. Ove l'esercizio normale del lavoro richieda l'adozione di porte scorrevoli verticalmente o di saracineche a rullo, queste sono ammesse purche' fornite di idoneo dispositivo di fermo, nella posizione di apertura. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per le lavorazioni di cui al secondo comma devono avere almeno due scale distinte, di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita', quando non ne esista la impossibilita' accertata dall'Ispettorato del lavoro: in quest'ultimo caso saranno disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere l'adozione di aperture e di scale di sicurezza, quando possano verificarsi particolari esigenze di rapida uscita delle persone". "Art. 14. - I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che abbiano la larghezza di almeno m. 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore". - Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca norme generali per l'igiene del lavoro. Il titolo II era cosi' formulato: "Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali". L'art. 6, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie). - I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinare al lavoro nelle aziende che occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili macchine e impianti fissi. L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento alla altezza media della copertura dei soffici o delle volte. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedano, l'ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficio sanitario puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati". Gli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 37, 39, 40 e 43 cosi' recitavano: "Art. 7 (Coperture, pavimento, pareti ed aperture). - A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni: a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria; b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita'; c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una facile pulizia. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetti o di graticolato se i lavoratori non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili". "Art. 9 (Ricambio dell'aria). - L'aria dei locali di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata. Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscono direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro". "Art. 10 (Illuminazione naturale e artificiale). - A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i locali di lavoro devono essere convenientemente illumunati a luce naturale diretta. Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come passaggi, i corridoi e le scale, devono essere ben illuminati, quando e' possibile, a luce naturale. L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensita', qualita' e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro. Per quanto riguarda l'intensita', ove esigenze tecniche non ostino, devono essere assicurati i valori minimi seguenti: per ambienti destinati a deposito di materiali grossi. . . . . . . . . . . . . 10 lux per i passaggi, corridoi e scale . . . . 20 " per lavori grossolani. . . . . . . . . . 40 " per lavori di media finezza. . . . . . . 100 " per lavori fini. . . . . . . . . . . . . 200 " per lavori finissimi . . . . . . . . . . 300 " Per i lavori di media finezza, fini e finissimi i suddetti valori possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro; in tal caso si deve provvedere a che il livello medio di illuminazione generale dell'ambiente non sia inferiore ad un quinto di quello esistente nei posti di lavoro. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza". "Art. 11 (Temperatura) - La temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori. Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti". "Art. 14 (Sedili). - Nei locali in cui si compiono lavori non continuativi, interrotti cioe' da periodi di riposo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sedie o panche idonee in numero sufficiente perche' possano sedersi durante tali periodi. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio' non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro". "Art. 37 (Lavandini). - La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma. I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 centimetri per ogni posto. Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi". "Art. 39 (Latrine e orinatoi). - Nelle aziende industriali e commerciali, e nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori. Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne. Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate. Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per un turno. I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza. Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in questi contenute, devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria". "Art. 40 (Spogliatoi). - Le aziende che occupano piu' di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 38, e quelle dove gli abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente arredati. I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda". "Art. 43 (Locali di ricovero e di riposo). - Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda".