Art. 33.
Adeguamenti di norme
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente alle persone che occupano un edificio o un locale di
raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi
al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni
di emergenza.
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire di raggiungere il piu' rapidamente possibile un luogo
sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorita'
competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito e'
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le
saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche' le vie di circolazione
e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti
in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di
sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per
lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed
in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati
presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello
stesso locale piu' di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale
distinte di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si dovra'
provvedere in conformita', quando non ne esista la impossibilita'
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono
disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti.
13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli
stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di
emergenza.".
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di lavoro
devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di
realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino
rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attivita' che
si svolgono nel locale stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una porta
ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere
larghezza minima di m 1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta
avente larghezza minima di m 0,90;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel
verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta
avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte
previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1
porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m
1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto
a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 puo' anche
essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti
inferiore.
5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m
1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui
all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte
girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili
verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei
pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono
essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'e' il
rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza
che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono
essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte.
17. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio
1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali
di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di
porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano
in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte puo'
anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non
risulti inferiore.".
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e
passaggi). - 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e
banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo
tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per
persone ovvero merci dovra' basarsi sul numero potenziale degli
utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovra' essere prevista per i pedoni una distanza di
sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo
esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori
o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente
visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.".
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' sostituita dalla seguente:
"Titolo II
DISPOSlZIONI PARTICOLARI".
5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al
lavoro nelle aziende" e' soppressa la parola "industriali".
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). -
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, e' necessario far si' che tenendo
conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantita'
sufficiente.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere
sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere
segnalato da un sistema di controllo, quando cio' e' necessario per
salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.".
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Temperatura dei locali). - 1. La temperatura nei locali
di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo
di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si
deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa
il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei
locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione
specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali
da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo
conto del tipo di attivita' e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non e' conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.".
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di
lavoro). - 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza,
la salute e il benessere di lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie
di circolazione devono essere installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per
i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale,
devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensita'.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza.".
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). - 1. A meno
che non sia richiesto diversamente dalle necessita' della
lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi
i che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti
di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di
impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti
tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni
adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze,
cavita' o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere
superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza
di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati,
in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le
pareti, ne' essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in
tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in
modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che
consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonche' per i lavoratori presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti puo' essere autorizzato soltanto se sono fornite
attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di
sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove
e' tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0
di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.".
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Locali di riposo). - 1. Quando la sicurezza e la salute
dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attivita', lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo
facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il
personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono
equivalenti possibilita' di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed
essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in
funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro e' interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione del personale altri locali affinche' questi possa
soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali e'
opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza puo' prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando a sedere ogni qualvolta cio' non pregiudica la normale
esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilita' di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate.".
11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). - 1. Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a
disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti
di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non
si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita'
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attivita' insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze untuose od incrostanti, nonche' in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose,
gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve
poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre
i propri indumenti.".
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 37 (Docce e lavabi). - 1. Docce sufficienti ed appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attivita' o la salubrita' lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini
e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi
e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda
e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne
ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora cio' sia
necessario per motivi di decenza.
Art. 39 (Gabinetti e lavabi). - 1. I lavoratori devono disporre, in
prossimita' dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli
spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un
numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.".
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro
esterni). - 1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere
idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in
dipendenza dell'attivita' lavorativa.
2. Ove non e' possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o
impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro attivita' devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie
di circolazione e zone di pericolo sono altresi' applicabili alle vie
di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si
applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non e'
sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi
devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo
tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario,
contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni
nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.".
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 33:
- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. Gli
articoli 8, 11, 13 e 14 cosi' recitavano:
"Art. 8 (Pavimenti e passaggi). - I pavimenti degli
ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non
devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed
il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Qualora i passaggi siano destinati al transito delle
persone e dei veicoli, la loro larghezza deve essere
sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo delle
une e degli altri. A tale scopo la larghezza del passaggio
deve superare di almeno cm 70 l'ingombro massimo dei
veicoli.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati
da materiale che ostacolano, la normale circolazione.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli
fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i
lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli
ostacoli devono essere adeguatamente segnalati".
"Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio). - I posti di
lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi
contro la caduta o l'investimento di materiali in
dipendenza dell'attivita' lavorativa.
Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici,
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate".
"Art. 13 (Uscite dai locali di lavoro). - Le porte dei
locali devono per numero ed ubicazione, consentire la
rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero
superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i
materiali presentino pericoli di esplosione o di incendio e
siano adibiti nel locale stesso piu' di 5 lavoratori,
almeno una porta, rispettivamente ogni 25 o 5 lavoratori,
deve essere apribile verso l'esterno.
L'apertura verso l'esterno delle porte non e' richiesta
quando possa determinare pericoli per passaggi di mezzi di
trasporto o per altre cause.
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non
sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e
le porte girevoli su asse centrale, quando non esistono
altre porte apribili verso l'esterno, atte ad assicurare,
in caso di necessita', l'agevole e rapida uscita delle
persone.
Ove l'esercizio normale del lavoro richieda l'adozione
di porte scorrevoli verticalmente o di saracineche a rullo,
queste sono ammesse purche' fornite di idoneo dispositivo
di fermo, nella posizione di apertura.
Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente
per le lavorazioni di cui al secondo comma devono avere
almeno due scale distinte, di facile accesso. Per gli
edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita',
quando non ne esista la impossibilita' accertata
dall'Ispettorato del lavoro: in quest'ultimo caso saranno
disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti.
L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere l'adozione di
aperture e di scale di sicurezza, quando possano
verificarsi particolari esigenze di rapida uscita delle
persone".
"Art. 14. - I locali di lavoro e quelli adibiti a
deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che
abbiano la larghezza di almeno m. 1,10 e che siano in
numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori
normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50.
Il numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la
loro larghezza complessiva non risulti inferiore".
- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca norme generali
per l'igiene del lavoro. Il titolo II era cosi' formulato:
"Titolo II - Disposizioni relative alle aziende
industriali e commerciali".
L'art. 6, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie). - I limiti
minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi destinati o da destinare al lavoro nelle aziende che
occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle
che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono
essere i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve
disporre di una superficie di almeno mq. 2.
I valori relativi alla cubatura e alla superficie
s'intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili macchine
e impianti fissi.
L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal
pavimento alla altezza media della copertura dei soffici o
delle volte.
Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedano,
l'ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficio sanitario
puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra
indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di
ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo
circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi
di lavoro e' estesa anche alle aziende industriali che
occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in
esse si svolgono siano ritenute, a giudizio
dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute
dei lavoratori occupati".
Gli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 37, 39, 40 e 43 cosi'
recitavano:
"Art. 7 (Coperture, pavimento, pareti ed aperture). - A
meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi
i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti
condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
dell'aria;
b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia
sistemata in guisa da permettere una facile pulizia.
Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le
pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento
deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza
sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti
di raccolta e scarico.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a
permanenza di palchetti o di graticolato se i lavoratori
non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili".
"Art. 9 (Ricambio dell'aria). - L'aria dei locali di
lavoro deve essere convenientemente e frequentemente
rinnovata.
Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio
dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscono
direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro".
"Art. 10 (Illuminazione naturale e artificiale). - A
meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
della lavorazione e salvo che non si tratti di locali
sotterranei, i locali di lavoro devono essere
convenientemente illumunati a luce naturale diretta.
Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra
questi e l'esterno, come passaggi, i corridoi e le scale,
devono essere ben illuminati, quando e' possibile, a luce
naturale.
L'illuminazione artificiale deve essere idonea per
intensita', qualita' e distribuzione delle sorgenti
luminose alla natura del lavoro.
Per quanto riguarda l'intensita', ove esigenze tecniche
non ostino, devono essere assicurati i valori minimi
seguenti:
per ambienti destinati a deposito
di materiali grossi. . . . . . . . . . . . . 10 lux
per i passaggi, corridoi e scale . . . . 20 "
per lavori grossolani. . . . . . . . . . 40 "
per lavori di media finezza. . . . . . . 100 "
per lavori fini. . . . . . . . . . . . . 200 "
per lavori finissimi . . . . . . . . . . 300 "
Per i lavori di media finezza, fini e finissimi i
suddetti valori possono essere conseguiti mediante sistemi
di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro;
in tal caso si deve provvedere a che il livello medio di
illuminazione generale dell'ambiente non sia inferiore ad
un quinto di quello esistente nei posti di lavoro.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza".
"Art. 11 (Temperatura) - La temperatura dei locali
chiusi di lavoro deve essere mantenuta entro i limiti
convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare
pregiudizio alla salute dei lavoratori.
Quando non sia conveniente modificare la temperatura di
tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei
lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse
mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezione.
Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i
lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono
esercitare sopra di essa il grado di umidita' ed il
movimento dell'aria concomitanti".
"Art. 14 (Sedili). - Nei locali in cui si compiono lavori
non continuativi, interrotti cioe' da periodi di riposo, il
datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori
sedie o panche idonee in numero sufficiente perche' possano
sedersi durante tali periodi.
L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che, anche nei
lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai
dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio'
non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro".
"Art. 37 (Lavandini). - La distribuzione dell'acqua per
lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di
vaschette o di catinelle con acqua ferma.
I lavandini devono essere in numero di almeno uno per
ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i lavandini
collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60
centimetri per ogni posto.
Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate
dall'art. 38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti
mezzi detersivi e per asciugarsi".
"Art. 39 (Latrine e orinatoi). - Nelle aziende
industriali e commerciali, e nelle loro immediate
adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione
dei lavoratori.
Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso
in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola
latrine separate per uomini e per donne.
Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere
inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate.
Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non
deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate
per un turno.
I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare
direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le
porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a
salvaguardare la decenza.
Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi,
delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il
trasporto delle materie in questi contenute, devono
rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria
sanitaria".
"Art. 40 (Spogliatoi). - Le aziende che occupano piu' di
50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni
indicate all'art. 38, e quelle dove gli abiti dei
lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono
possedere locali appositamente destinati ad uso
spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente
arredati.
I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati
durante la stagione fredda".
"Art. 43 (Locali di ricovero e di riposo). - Nei lavori
eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a
disposizione dei lavoratori un locale in cui possano
ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o
dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di
un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione
fredda".