Art. 46. (Successione per causa di morte) 1. La successione per causa di morte e' regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della morte. 2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta. 3. La divisione ereditaria e' regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.