Art. 48.
                       (Forma del testamento)
   1.  Il  testamento e' valido, quanto alla forma, se e' considerato
tale  dalla  legge  dello  Stato  nel quale il testatore ha disposto,
ovvero  dalla  legge  dello Stato di cui il testatore, al momento del
testamento  o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in
cui aveva il domicilio o la residenza.