Art. 50.
               (Giurisdizione in materia successoria)
   1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
      a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
      b) se la successione si e' aperta in Italia;
      c)  se  la  parte  dei  beni  ereditari di maggiore consistenza
economica e' situata in Italia;
      d)  se  il  convenuto e' domiciliato o residente in Italia o ha
accettato  la  giurisdizione  italiana,  salvo  che  la  domanda  sia
relativa a beni immobili situati all'estero;
      e) se la domanda concerne beni situati in Italia.