Art. 50. (Giurisdizione in materia successoria) 1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si e' aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica e' situata in Italia; d) se il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia.