Art. 46.
Tutela del materiale
1. E' cura dell'incaricato dalla direzione della biblioteca, dopo
avere accertato che lo stato di conservazione lo consente,
controllare che il tipo di riproduzione sia adatto al materiale
specifico trattato e che l'intero procedimento sia attuato con le
dovute cautele onde evitare deterioramenti agli esemplari per i quali
e' stata richiesta la riproduzione.
2. Qualora la biblioteca sia in possesso del negativo o di altro
supporto riproducibile la riproduzione richiesta viene tratta dal
medesimo.
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della
predetta legge n. 4/1993.
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e
modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
precario dei beni in consegna al Ministero per i beni
culturali e ambientali.