Art. 46.
                        Tutela del materiale
   1.  E' cura dell'incaricato dalla direzione della biblioteca, dopo
avere  accertato  che  lo  stato  di   conservazione   lo   consente,
controllare  che  il  tipo  di  riproduzione  sia adatto al materiale
specifico trattato e che l'intero procedimento  sia  attuato  con  le
dovute cautele onde evitare deterioramenti agli esemplari per i quali
e' stata richiesta la riproduzione.
   2.  Qualora  la biblioteca sia in possesso del negativo o di altro
supporto riproducibile la riproduzione  richiesta  viene  tratta  dal
medesimo.
 
          Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
             - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
             -  Con  D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
          il  regolamento  per  l'applicazione  dell'art.   4   della
          predetta legge n.  4/1993.
             -  Con  successivo  D.M.  8  aprile  1994  (in  Gazzetta
          Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato  approvato  il
          tariffario  per  la determinazione di canoni, corrisposti e
          modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
          precario dei beni in  consegna  al  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali.