Art. 47.
                 Autorizzazione per motivi di studio
   1.   L'autorizzazione  alla  riproduzione  per  motivi  di  studio
ancorche' integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca  a
richiedenti  italiani  e  stranieri  i quali all'atto della richiesta
(modello 23), sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie  che
si  intendono  ottenere,  sia  che il materiale riprodotto non verra'
usato per scopo di lucro o per motivi diversi da  quelli  specificati
nella richiesta stessa.
   2.  Nessun  corrispettivo  o canone, salvo il rimborso delle spese
vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per  consentire  la
riproduzione,  e'  dovuto  qualora  la richiesta abbia ad oggetto una
autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalita'  o  con
mezzi  non  idonei  alla  diffusione  della  riproduzione  stessa  al
pubblico.
   3. Ogni eventuale atto di trasferimento o utilizzazione incontrato
con   l'impegno   assunto   comporta   l'obbligo   di   corrispondere
all'amministrazione dei beni culturali, nei modi e nelle forme di cui
all'art. 61 del presente regolamento, i diritti stabiliti dalla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e relativi regolamenti di attuazione.