Art. 47.
Autorizzazione per motivi di studio
1. L'autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio
ancorche' integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca a
richiedenti italiani e stranieri i quali all'atto della richiesta
(modello 23), sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie che
si intendono ottenere, sia che il materiale riprodotto non verra'
usato per scopo di lucro o per motivi diversi da quelli specificati
nella richiesta stessa.
2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese
vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la
riproduzione, e' dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto una
autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalita' o con
mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa al
pubblico.
3. Ogni eventuale atto di trasferimento o utilizzazione incontrato
con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere
all'amministrazione dei beni culturali, nei modi e nelle forme di cui
all'art. 61 del presente regolamento, i diritti stabiliti dalla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e relativi regolamenti di attuazione.