Art. 48.
Autorizzazione per scopi editoriali o commerciali
1. L'autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per
scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal direttore della
biblioteca a richiedenti, italiani e stranieri, i quali, all'atto
della richiesta (modello 24), sono tenuti a dichiarare che il
materiale riprodotto non verra' usato per motivi diversi da quelli
specificati nella richiesta stessa.
2. Il destinatario dell'autorizzazione deve indicare sui prodotti
realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere a quanto
stabilito all'atto della concessione.
3. L'elenco delle autorizzazioni concesse e' trasmesso annualmente
all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21,
secondo comma, lettera e).