Art. 48.
          Autorizzazione per scopi editoriali o commerciali
   1.  L'autorizzazione  alla riproduzione, integrale o parziale, per
scopi editoriali o commerciali, viene concessa  dal  direttore  della
biblioteca  a  richiedenti,  italiani  e stranieri, i quali, all'atto
della richiesta  (modello  24),  sono  tenuti  a  dichiarare  che  il
materiale  riprodotto  non  verra' usato per motivi diversi da quelli
specificati nella richiesta stessa.
   2. Il destinatario dell'autorizzazione deve indicare sui  prodotti
realizzati  la  provenienza  della riproduzione ed assolvere a quanto
stabilito all'atto della concessione.
   3. L'elenco delle autorizzazioni concesse e' trasmesso annualmente
all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni  culturali  e
l'editoria,  allegato  alla  relazione  annuale  di  cui all'art. 21,
secondo comma, lettera e).