Art. 49.
                Riproduzioni di cimeli e interi fondi
   1. L'autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonche' di interi
fondi,  di  parti  di  fondi  o  di  serie di documenti omogenei, per
qualsiasi motivo venga richiesta, e' concessa dal Ministero,  sentito
il parere del competente comitato di settore.
   2.  La  richiesta  (modello  24-bis)  e'  inoltrata,  con motivato
parere, al Ministero dal direttore della biblioteca, il  quale  deve,
inoltre, fornire le seguenti indicazioni:
     a)  se  l'esemplare  di  cui e' stata chiesta la riproduzione e'
libero da vincoli  giuridici  ad  esso  strettamente  connessi  e  se
l'opera  non  e'  sottoposta  ai  vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di editoria e di diritto d'autore;
     b) se lo  stato  di  conservazione  dell'esemplare  consente  la
riproduzione,  ove questa non sia gia' posseduta dalla biblioteca, o,
anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto.