Art. 49.
Riproduzioni di cimeli e interi fondi
1. L'autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonche' di interi
fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per
qualsiasi motivo venga richiesta, e' concessa dal Ministero, sentito
il parere del competente comitato di settore.
2. La richiesta (modello 24-bis) e' inoltrata, con motivato
parere, al Ministero dal direttore della biblioteca, il quale deve,
inoltre, fornire le seguenti indicazioni:
a) se l'esemplare di cui e' stata chiesta la riproduzione e'
libero da vincoli giuridici ad esso strettamente connessi e se
l'opera non e' sottoposta ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di editoria e di diritto d'autore;
b) se lo stato di conservazione dell'esemplare consente la
riproduzione, ove questa non sia gia' posseduta dalla biblioteca, o,
anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto.