Art. 49. Gli ispettori fitosanitari provvederanno alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i paesi terzi rilasciando un certificato di esportazione conformemente alle esigenze dei paesi destinatari. In caso di rispedizione sara' rilasciato un certificato di riesportazione, se la regolamentazione del paese terzo importatore lo esige. Qualora i certificati di esportazione non venissero utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al servizio fitosanitario regionale che li ha emessi. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformita' a quanto previsto dal dettato dell'art. 4 del decreto n. 29 del 19 gennaio 1955 del Commissariato generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.