Art. 49.
   Gli   ispettori  fitosanitari  provvederanno  alle  ispezioni  dei
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione
verso i  paesi  terzi  rilasciando  un  certificato  di  esportazione
conformemente alle esigenze dei paesi destinatari.
   In  caso  di  rispedizione  sara'  rilasciato  un  certificato  di
riesportazione, se la regolamentazione del paese terzo importatore lo
esige.
   Qualora i certificati di  esportazione  non  venissero  utilizzati
entro  14  giorni  dalla  data del rilascio, detti certificati devono
essere restituiti al  servizio  fitosanitario  regionale  che  li  ha
emessi.
   Nel  "Porto  franco"  di  Trieste  si  consente  il  rilascio  dei
certificati di riesportazione per i vegetali e  i  prodotti  vegetali
destinati  solo  a  paesi  terzi  e  sempre  che questi non sollevino
eccezioni, con le indicazioni relative al paese  di  origine  e  allo
stato  di  transito della merce, in conformita' a quanto previsto dal
dettato dell'art. 4 del  decreto  n.  29  del  19  gennaio  1955  del
Commissariato  generale  del  Governo  italiano  per il territorio di
Trieste.