Art. 50. I certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate ai paesi terzi devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche. Detti certificati dovranno essere compilati a macchina o in stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature non approvate dall'ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei paesi importatori. I vegetali e prodotti vegetali destinati ai paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dal certificato fitosanitario di esportazione in deroga all'art. 25.