Art. 50.
   I  certificati  fitosanitari  di esportazione e di riesportazione,
rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci  destinate
ai  paesi  terzi  devono  essere  conformi  ai modelli indicati negli
allegati della convenzione internazionale  per  la  protezione  delle
piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche.
   Detti  certificati  dovranno  essere  compilati  a  macchina  o in
stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o  cancellature  non
approvate dall'ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto
dei  requisiti  previsti  dalle  legislazioni fitosanitarie dei paesi
importatori.
   I vegetali e prodotti vegetali destinati ai  paesi  terzi  possono
circolare  in  territorio  nazionale  qualora  siano accompagnati dal
certificato fitosanitario di esportazione in deroga all'art. 25.