Art. 33
                            Consultazione
1. Gli Enti,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  25,  comma  3,
lett.c), procedono alla consultazione:
a) delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 28:
-  nel  caso  di  determinazione  e  rideterminazione delle dotazioni
organiche, ai sensi dell'art. 1, comma 8,  della  legge  28  dicembre
1995 n. 549;
- nel caso previsto dall'art.59, comma 8, del d.lgs. n.29 del 1993;
- negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dal
presente contratto;
b)  del  rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art.
19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.