Art. 52. (Compatibilita' elettromagnetica e conformita: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE, limitatamente alla compatibilita' elettromagnetica, e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, solo se muniti della prescritta marcatura "CE"; b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio; c) sancire che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, non si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel- lite; d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui modifica la direttiva 89/336/CEE, e 93/97/CEE, limitatamente all'articolo 8, paragrafo 3, con normativa organica, anche sostitutiva del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
Note all'art. 52: - Per quanto concerne le direttive 93/68/CEE, 93/97/CEE e 89/336/CEE vedi nota all'art. 51. - L'art 2, comma 1, e l'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n 476, concernente l'attuazione della Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilita' elettromagnetica odificata dalla Direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, cosi' recitano: "Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le rela- tive modalita' di controllo". "Art. 8 (Esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasittenti). - 1. La conformita' al presente decreto degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata conformemente alla procedura di cui all'art. 7, comma 1, dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Comunita'".