Art. 52.
           (Compatibilita' elettromagnetica e conformita:
                         criteri di delega).
   1.   L'attuazione   delle   direttive   del  Consiglio  93/68/CEE,
limitatamente  alla compatibilita' elettromagnetica, e 93/97/CEE, che
integrano  e  modificano  la direttiva 89/336/CEE, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato
degli  apparecchi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo  4 dicembre 1992, n. 476, solo se muniti della prescritta
marcatura "CE";
      b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano
violate  le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a
vietare  l'immissione  nel  mercato  del  prodotto  non conforme o ad
assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;
      c)  sancire  che  la  disposizione  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n. 476, non si applica alle
apparecchiature  delle stazioni terrestri di comunicazione via satel-
lite;
      d)  disporre  il  recepimento  delle direttive 93/68/CEE, nella
parte   in   cui  modifica  la  direttiva  89/336/CEE,  e  93/97/CEE,
limitatamente  all'articolo  8,  paragrafo 3, con normativa organica,
anche  sostitutiva  del  decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476,
tenendo  conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1 dicembre
1993,  n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71.
 
Note all'art. 52:
             - Per quanto concerne le direttive 93/68/CEE,  93/97/CEE
          e 89/336/CEE vedi nota all'art. 51.
             -  L'art  2,  comma  1, e l'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre
          1992,  n  476,  concernente  l'attuazione  della  Direttiva
          89/336/CEE  del  Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relativi  alla  compatibilita'  elettromagnetica  odificata
          dalla Direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
          cosi' recitano:
             "Art. 2  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto  si  applica  agli  apparecchi  che  possono creare
          emissioni elettromagnetiche o  il  cui  funzionamento  puo'
          essere   alterato  da  disturbi  elettromagnetici  presenti
          nell'ambiente. Esso fissa  i  requisiti  di  protezione  in
          materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le rela-
          tive modalita' di controllo".
             "Art.   8   (Esame   CE  del  tipo  per  gli  apparecchi
          radiotrasittenti). - 1. La conformita' al presente  decreto
          degli  apparecchi  radiotrasmittenti  deve essere attestata
          conformemente alla procedura di cui all'art.  7,  comma  1,
          dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
          Comunita'  abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo
          rilasciato  da  uno  degli   organismi   notificati   della
          Comunita'".