Art. 59
     (Misure generali di tutela per le attivita' in sotterraneo)
1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui ai Titoli X e XIII del
   decreto del Presidente della Repubblica n.  128  del  1959,  nelle
   zone  esposte  a  sprigionamenti  istantanei  di  gas, con o senza
   proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua,
   l'attivita' lavorativa deve essere pianificata e condotta in  modo
   da  garantire per quanto possibile un metodo di lavoro sicuro e la
   sicurezza dei lavoratori.
2. Le disposizioni del Titolo XII del decreto  del  Presidente  della
   Repubblica  n.  128 del 1959 sono applicabili a tutte le attivita'
   estrattive condotte in sotterraneo.
3. L'impiego di materiali combustibili nei  cantieri  in  sotterraneo
   deve essere limitato alla quantita' strettamente necessaria.
4. Nelle attivita' estrattive di cui all'articolo 587 del decreto del
   Presidente   della   Repubblica  n.  128  del  1959,  qualora  sia
   necessario  utilizzare  fluidi  per  la  trasmissione  di  energia
   meccanica,  idrostatica ed idrocinetica, devono essere utilizzati,
   per quanto possibile, fluidi idraulici difficilmente infiammabili,
   per evitare il rischio  di  incendio  e  della  sua  propagazione,
   nonche'  il  rischio  dello  sviluppo  di  gas  nocivi;  i  fluidi
   idraulici devono essere conformi a specifiche condizioni di  prova
   relative alla resistenza al fuoco nonche' a criteri di sicurezza e
   di igiene; quando vengono utilizzati fluidi idraulici con conformi
   alle  specifiche  condizioni  ed  ai  criteri di cui sopra, devono
   essere prese precauzioni  supplementari  per  evitare  il  maggior
   rischio di incendio e di propagazione dell'incendio.