Art. 28
            (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)
1. La cessazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
superato  il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati dagli artt. 26, 27  e  33  del  presente  contratto,  ha
luogo:
a) per compimento del limite di eta' previsto dalle norme applicabili
nell'amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.