Art. 28 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro) 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati dagli artt. 26, 27 e 33 del presente contratto, ha luogo: a) per compimento del limite di eta' previsto dalle norme applicabili nell'amministrazione in materia di previdenza e quiescenza; b) per dimissioni volontarie del dipendente; c) per decesso del dipendente.