Art. 29
                       (Obblighi delle parti)
1.  In  caso  di  dimissioni  volontarie  il  dipendente  deve  darne
comunicazione per iscritto all'amministrazione.
2.  Nel  caso  di  risoluzione  ad  iniziativa  dell'amministrazione,
quest'ultima e' tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera  a)  dell'art.  28  comma  1,  la
risoluzione   del  rapporto  di  lavoro  avviene  automaticamente  al
verificarsi   della   condizione   prevista,   senza   obbligo    per
l'amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente
indennita'  sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo
a quello del compimento dell'eta' prevista salvo diversa volonta' del
dipendente. Nell'ipotesi di cui all'art. 28,  comma  1,  lettera  c),
l'amministrazione   corrisponde   agli  aventi  diritto  l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122
c.c..