Art. 30
                       (Recesso con preavviso)
1.  Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro  e
quello  di  licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in
cui il presente contratto prevede la  risoluzione  del  rapporto  con
preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
     anni di servizio            mesi di preavviso
       fino a 5                          2
       oltre 5 e fino a 10               3
       oltre 10                          4
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti    della
meta'.
3.  I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16
di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza  dei
predetti  termini  di  preavviso  e' tenuta a corrispondere all'altra
parte  un'indennita'  pari  all'importo  della  retribuzione  per  il
periodo  di  mancato  preavviso.  L'amministrazione  ha il diritto di
trattenere  su  quanto  da  essa  dovuto  al  dipendente  un  importo
corrispondente  alla  retribuzione  per  il  periodo  di preavviso da
questi eventualmente non dato.
5. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere  il
rapporto  di  lavoro, sia all'inizio, sia durante il preavviso con il
consenso dell'altra parte.