Art. 25
         Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero
               e partecipazione a programmi dell'U.E.
    1.  L'intervento  finanziario  dello Stato per la realizazione di
iniziative    all'estero  e'  disciplinato  dalla  circolare   n.   4
dell'11.8.1989  (promozione all'estero   dello spettacolo italiano) e
sue eventuali successive  modificazioni.  E'  abolito  il    Comitato
tecnico di cui alla circolare n. 4 dell' 11.8.89.
    Oltre   quanto   previsto   dalla   predetta  circolare,  per  la
definizione dei   contributi si terra' altresi'  conto  dei  seguenti
elementi:
    a) qualita' dell'organismo;
    b) qualita' del progetto;
    c)  rapporto costi-benefici del contributo in relazione al numero
delle recite, ampiezza della tournee, bacino d'utenza, prestigio  del
soggetto ospitante;
    d) valenza di politica culturale internazionale.
    2.  Ai  soli  fini  del  raggiungimento  del  numero minimo delle
giornate    recitative,  possono  essere  computati  in  misura   non
superiore  al  20%  del  predetto    minimo  le  giornate  recitative
effettuate all'estero nell'ambito di tournee  sovvenzionate ai  sensi
del  presente  articolo;  le giornate recitative realizzate in  Paesi
CEE,  anche  se  non  beneficiarie  di  contributi,  possono   essere
computate    fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza
da esaminarsi in sede di  definizione dell'intervento finanziario per
l'attivita' in Italia.
    3. Al fine di  favorire  una  sempre  piu'  ampia  e  qualificata
collaborazione  con    il teatro internazionale ed in particolare con
quello  europeo,  saranno  valutate  con  particolare   riguardo   le
iniziative   in   coproduzione  fra  organismi  teatrali  italiani  e
stranieri, nonche'  l'ospitalita'  a  qualificati  progetti  teatrali
provenienti  dall'estero,  con le modalita' di intervento previste in
generale  dalla  presente  circolare  per  le    formazioni  teatrali
sovvenzionate dallo Stato:
    4.   Nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,  contributi
speciali potranno essere  assegnati a favore di imprese  teatrali  di
prosa per la partecipazione a progetti comunitari.
    5.  Al  fine di consentire agli operatori del settore di disporre
delle necessarie informazioni, e' istituito  presso  il  Dipartimento
dello Spettacolo un servizio d'informazione sui programmi dell'U.E. e
sull'utilizzo dei fondi comunitari nel settore dello spettacolo.
    Sulla  base  di  quanto  disposto  da  successiva  circolare,  il
Dipartimento potra' eventualmente  erogare  contributi  supplementari
per il sostegno della partecipazione a progetti comunitari.