Art. 29
                         Disposizioni finali
    1. L'autorita' competente in materia di spettacolo provvedera' ad
emanare  un provvedimento con il quale saranno fissate le percentuali
di  incidenza  dei  singoli  costi  presi  a   riferimento   per   la
quantificazione del contributo.
    2.  Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento
al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso
della  stagione  e  deve  essere  comprovato  a  mezzo  dei   modelli
E.N.P.A.L.S. 031.
    3.  Le  distinte  di  incasso  da  esibire  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, a  titolo  di
documentazione  dell'attivita' recitativa, oltre che essere in regola
con il pagamento delle imposte dovute, devono  risultare  timbrate  e
vistate da competenti organi della S.I.A.E.
    4.  I  componenti  dei  complessi teatrali, muniti della speciale
tessera rilasciata  dal  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento    dello    Spettacolo,    possono   beneficiare   delle
facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie  dello  Stato  per  effetto
della  convenzione  appositamente  stipulata  con  il  Ministero  dei
Trasporti.
    5. Il legale rappresentante  dell'ente,  associazione  o  impresa
beneficiaria   degli   interventi   finanziari   dello   Stato,  deve
sottoscrivere, assumendosene  la  responsabilita'  civile  e  penale,
tutta  la  documentazione  richiesta  dalla  presente  circolare, con
particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi,
ai programmi di attivita' da svolgere e svolti.
    I  legali  rappresentanti  degli  organismi  potranno   ricorrere
all'autocertificazione secondo la vigente normativa ed in particolare
in  relazione  ai  dati personali o dell'organismo rappresentato, che
comunque  risultino  da  albi  o  elenchi   tenuti   dalla   Pubblica
Amministrazione.
    6.  Presso  il  domicilio  fiscale dei soggetti beneficiari degli
interventi  finanziari    devono  essere  tenute  le   documentazioni
contabili,  costantemente  aggiornate,  a  disposizione  di eventuali
verifiche disposte dall'Amministrazione e intese ad    accertare  sia
l'osservanza   delle   norme   che  le  risultanze  di  bilancio  che
condizionano  la  concessione  degli  interventi   a   favore   delle
iniziative teatrali  medesime.
    7.  Gli  interventi  finanziari previsti dalla presente circolare
per attivita' che si   svolgono in un  intero  anno  teatrale  e  che
interessino  la competenza di due esercizi finanziari, possono essere
imputate per quote ai fondi  di  detti  esercizi  oppure  ai    fondi
dell'esercizio   nel   quale   e'   stata  effettuata  in  prevalenza
l'attivita' sovvenzionata.
    8. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi  finanziari,
secondo  i  criteri    di  cui alla presente circolare, sono comunque
subordinate alle disponibilita' della  quota del  F.U.S.  annualmente
destinata alle attivita' teatrali di prosa.
    Fermo  restando quanto previsto all'art. 6, la liquidazione degli
interventi finanziari di cui alla presente circolare e'  disposta  al
termine dell'attivita' sulla base  della documentazione consuntiva.
    9.  Per il varo di progetti di propria iniziativa il Dipartimento
si avvarra' anche  di finanziamenti provenienti da sponsor pubblici e
privati.
    10.  L'Osservatorio  dello  Spettacolo  provvedera'   a   rendere
pubblici i contributi  assegnati nel settore teatrale.
    11.  La presente circolare ha validita' per la stagione 1997/98 e
resta in vigore  per le successive salvo che venga  modificata  entro
il 31 marzo 1998 e salvo  quanto previsto al 2 comma dell'art. 2.
                     Il Ministro delegato per lo spettacolo: VELTRONI
Registrata alla Corte dei conti il 19 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 167