Art. 29 Disposizioni finali 1. L'autorita' competente in materia di spettacolo provvedera' ad emanare un provvedimento con il quale saranno fissate le percentuali di incidenza dei singoli costi presi a riferimento per la quantificazione del contributo. 2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli E.N.P.A.L.S. 031. 3. Le distinte di incasso da esibire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, a titolo di documentazione dell'attivita' recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della S.I.A.E. 4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei Trasporti. 5. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilita' civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attivita' da svolgere e svolti. I legali rappresentanti degli organismi potranno ricorrere all'autocertificazione secondo la vigente normativa ed in particolare in relazione ai dati personali o dell'organismo rappresentato, che comunque risultino da albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione. 6. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'Amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali medesime. 7. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attivita' che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale e' stata effettuata in prevalenza l'attivita' sovvenzionata. 8. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilita' della quota del F.U.S. annualmente destinata alle attivita' teatrali di prosa. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, la liquidazione degli interventi finanziari di cui alla presente circolare e' disposta al termine dell'attivita' sulla base della documentazione consuntiva. 9. Per il varo di progetti di propria iniziativa il Dipartimento si avvarra' anche di finanziamenti provenienti da sponsor pubblici e privati. 10. L'Osservatorio dello Spettacolo provvedera' a rendere pubblici i contributi assegnati nel settore teatrale. 11. La presente circolare ha validita' per la stagione 1997/98 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1998 e salvo quanto previsto al 2 comma dell'art. 2. Il Ministro delegato per lo spettacolo: VELTRONI Registrata alla Corte dei conti il 19 maggio 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 167