ART. 64 AMBIENTE DI LAVORO In connessione con il prioritario rilievo che assume la tutela della salute dei dipendenti sui luoghi di lavoro, l'ENEA - avuto riguardo alle disposizioni di legge e/o alle direttive comunitarie in materia, in particolare per cio' che concerne l'effettuazione dei controlli sanitari obbligatori - provvede all'adozione di ogni piu' idonea iniziativa finalizzata a garantire una sempre piu' efficace azione di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 626/1994 e successive modificazioni. In tale contesto, in relazione anche a quanto disposto dal D.lgs. 626/1994 e successive modificazioni, costituiscono strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione dei rischi, protezione della salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente di lavoro: A. DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Per ogni Sede di lavoro e' elaborato un documento, custodito dall'Ente, contenente: - la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale; - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. B. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO - DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE Per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma dei D.lgs. 626/1994 e successive modificazioni, D.lgs. 230/1995, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 1124/1965, D.lgs. n. 277/1991 e altre normative in materia, e per altri dipendenti - per i quali in ragione di particolari attivita' svolte, l'Ente sentite le OO.SS. firmatarie, ritiene debba ugualmente provvedersi ad un controllo medico - viene istituita, a seconda della specifica normativa, una "cartella sanitaria e di rischio", ovvero un "documento sanitario personale". La cartella o il documento di cui al comma precedente sono istituiti ed aggiornati dal medico competente/autorizzato sotto la propria responsabilita', custoditi dall'Ente e posti, a richiesta del dipendente, a sua disposizione. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, copia della "cartella sanitaria" o del "documento" sara' consegnata al dipendente. C. REGISTRO INFORTUNI Presso ogni Unita' produttiva a cura del Servizio del Personale, viene istituito un "registro infortuni" nel quale vengono annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni compreso quello dell'evento. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Vigilanza e delle OO.SS. firmatarie e conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione. D. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA In attuazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.lgs. 626/1994 e successive modifiche, i dipendenti, attraverso il/i rappresentante/i per la sicurezza, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita' fisica. E. VISITE MEDICHE Un lavoratore che abbia operato come lavoratore esposto ai sensi del D.lgs. 230/1995 e' sottoposto, previo suo consenso o richiesta, agli accertamenti sanitari periodici, per un periodo di 48 mesi dopo la cessazione (anche se intervenuta per estinzione del rapporto di lavoro) dell'attivita' che abbia comportato la esposizione, anche se il Medico non abbia disposto in tal senso.