ART. 64
                         AMBIENTE DI LAVORO
In connessione con il prioritario rilievo che assume la tutela  della
salute  dei  dipendenti sui luoghi di lavoro, l'ENEA - avuto riguardo
alle disposizioni di legge e/o alle direttive comunitarie in materia,
in particolare per cio' che concerne  l'effettuazione  dei  controlli
sanitari  obbligatori  -  provvede  all'adozione  di ogni piu' idonea
iniziativa finalizzata a garantire una sempre piu' efficace azione di
tutela della salute dei lavoratori,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dal D.lgs. 626/1994 e successive modificazioni.
In  tale  contesto,  in  relazione anche a quanto disposto dal D.lgs.
626/1994 e successive modificazioni, costituiscono strumenti idonei a
concorrere  ad  una  efficace  opera  di  prevenzione   dei   rischi,
protezione  della  salute  dei  lavoratori  e tutela dell'ambiente di
lavoro:
A. DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Per  ogni  Sede  di  lavoro  e'  elaborato  un  documento,  custodito
dall'Ente, contenente:
-  la  valutazione  dei  rischi  per  la  sicurezza  e  la salute dei
lavoratori;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e  dei
dispositivi di protezione individuale;
-  il  programma  delle  misure  ritenute  opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
B. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO - DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE
Per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria a  norma  dei
D.lgs.  626/1994  e successive modificazioni, D.lgs. 230/1995, D.P.R.
n.  303/1956,  D.P.R.  n.  1124/1965,  D.lgs.  n.  277/1991  e  altre
normative in materia, e per altri dipendenti - per i quali in ragione
di   particolari   attivita'   svolte,   l'Ente   sentite  le  OO.SS.
firmatarie, ritiene debba  ugualmente  provvedersi  ad  un  controllo
medico  -  viene  istituita, a seconda della specifica normativa, una
"cartella sanitaria e di rischio",  ovvero  un  "documento  sanitario
personale".
La  cartella o il documento di cui al comma precedente sono istituiti
ed aggiornati dal  medico  competente/autorizzato  sotto  la  propria
responsabilita',   custoditi  dall'Ente  e  posti,  a  richiesta  del
dipendente, a sua disposizione.
All'atto della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  copia  della
"cartella   sanitaria"   o   del   "documento"  sara'  consegnata  al
dipendente.
C. REGISTRO INFORTUNI
Presso ogni Unita' produttiva a  cura  del  Servizio  del  Personale,
viene  istituito  un  "registro infortuni" nel quale vengono annotati
cronologicamente  tutti  gli  infortuni  occorsi  ai  lavoratori  che
comportano  un'assenza  dal  lavoro  superiore  a tre giorni compreso
quello dell'evento.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli  Organi
di  Vigilanza  e  delle  OO.SS.  firmatarie  e  conservato per almeno
quattro anni dall'ultima registrazione.
D. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
In  attuazione  di quanto disposto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.lgs.
626/1994  e  successive  modifiche,  i  dipendenti,  attraverso  il/i
rappresentante/i  per  la  sicurezza, hanno il diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca,  l'elaborazione  e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrita' fisica.
E. VISITE MEDICHE
Un  lavoratore che abbia operato come lavoratore esposto ai sensi del
D.lgs. 230/1995 e' sottoposto, previo suo consenso o richiesta,  agli
accertamenti  sanitari  periodici,  per un periodo di 48 mesi dopo la
cessazione (anche se  intervenuta  per  estinzione  del  rapporto  di
lavoro)  dell'attivita' che abbia comportato la esposizione, anche se
il Medico non abbia disposto in tal senso.