Art. 18 Tempo di lavoro 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui e' preposto ed all' espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilita', in relazione 2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero, o del riposo settimanale o delle festivita' di cui al successivo art.20, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, un adeguato recupero 3. I dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantiscono la propria disponibilita' al fine di assumere la direzione di particolari interventi urgenti. Sono fatte salve le disposizioni emanate, in caso di calamita', dall'autorita' competente tramite le apposite ordinanze di cui alla legge 225/92 o altre disposizioni legislative.