Art. 18
                           Tempo di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto  organizzativo  dell'amministrazione,  il
dirigente  organizza    la propria presenza in servizio ed il proprio
tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle  esigenze  della
struttura  cui  e'  preposto  ed  all'  espletamento    dell'incarico
affidato alla  sua  responsabilita',  in  relazione  2.  Qualora,  in
relazione ad esigenze eccezionali,  si  determini una interruzione od
una  riduzione  del  riposo  fisiologico  giornaliero,  o  del riposo
settimanale o delle   festivita'   di cui al  successivo  art.20,  al
dirigente  deve  essere  comunque  garantito,  una volta cessate tali
esigenze, un adeguato recupero 3. I dirigenti del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco garantiscono  la propria disponibilita'   al fine di
assumere la direzione di particolari interventi urgenti.  Sono  fatte
salve  le  disposizioni emanate, in caso di calamita', dall'autorita'
competente tramite le apposite ordinanze di cui alla legge  225/92  o
altre disposizioni legislative.