Art. 19
                                Ferie
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad  un  periodo
di  ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23  dicembre
1977,  n.  937.  In  tale  periodo,  al  dirigente  spetta  anche  la
retribuzione di posizione di cui agli 2. I dirigenti assunti al primo
impiego presso l' Amministrazione dello Stato, dopo  la  stipulazione
del  presente  CCNL,  hanno  diritto  a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di
servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni  di  ferie  previsti
nel comma 1.
3.  Nel  caso che presso l' Amministrazione o presso la struttura cui
il dirigente e' preposto l'orario settimanale di servizio si articoli
su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti  sono  pari  a  28
giornate  lavorative,  ridotte  a 26 per i dirigenti assunti al primo
impiego ; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive  delle
due  giornate  di  cui al comma 1.  Sono fatte salve le condizioni di
maggior favore eventualmente preesistenti alla vigenza  del  presente
contratto, che pertanto continuano ad applicarsi.
4.  Al  dirigente  sono  altresi'  attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed  alle
condizioni ivi previste.
5. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la
durata  delle  ferie  e'  determinata  proporzionalmente  al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione  di
mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
6. Il dirigente che e' stato assente ai sensi dell' art. 22  conserva
il diritto alle ferie.
7.  Le  ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto
previsto al comma 13, non sono monetizzabili.  Costituisce  specifica
responsabilita'  del  dirigente  programmare e organizzare le proprie
ferie in accordo con il vertice dirigenziale della azienda,  in  modo
da  garantire  la continuita' dell'ufficio con riguardo alle esigenze
di servizio ordinarie e straordinarie.
8.  In  caso  di  rientro  anticipato  dalle  ferie per necessita' di
servizio,  il  dirigente  ha  diritto    al  rimborso   delle   spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno
al  luogo  di  svolgimento  delle  ferie,  nonche'  all'indennita' di
missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha  inoltre
diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
9. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di 3
giorni  o  diano  luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente
informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo  la  relativa
documentazione sanitaria.
10.  In  presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio
che non abbiano reso possibile il godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo. In caso di esigenze di  servizio  assolutamente
indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine
dell' anno successivo.
11. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia  o
infortunio,  anche  se  tali  assenze si siano protratte per l'intero
anno solare. In tal caso, il godimento  delle  ferie  avverra'  anche
oltre il termine di cui al comma 10.
12.    Fermo  restando  il disposto del comma 7, le ferie disponibili
all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi  causa
e  non  fruite  dal  dirigente per esigenze di servizio, danno titolo
alla corresponsione del pagamento sostitutivo.