Art. 20 Riposo settimanale e festivita' 1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda e al tempo di lavoro di cui all' art. 18, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. 2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito avendo riguardo alle esigenze di servizio. 3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato. 4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono, nonche' limitatamente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, la ricorrenza di S. Barbara, sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. 5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2. 6. Ai dirigenti non appartenenti alla chiesa cattolica e' riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi n. 516 del 22 novembre 1988 e n. 101 dell'8 marzo 1989. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.