Art. 20
                   Riposo settimanale e festivita'
1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda   e  al  tempo
di  lavoro  di  cui  all'  art. 18, il riposo settimanale coincide di
norma con la giornata domenicale.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale,  il  riposo
settimanale  deve  essere  fruito  avendo  riguardo  alle esigenze di
servizio.
3. Il riposo settimanale  non  e'  rinunciabile  e  non  puo'  essere
monetizzato.
4.  La  festivita'  nazionale  e  quella  del  Santo Patrono, nonche'
limitatamente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, la  ricorrenza
di  S. Barbara, sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con
la  domenica,    non  danno  luogo  a  riposo  compensativo   ne'   a
monetizzazione.
5.  Nei  confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio
prestano la loro opera durante la  festivita'  nazionale  coincidente
con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.
6.   Ai   dirigenti  non  appartenenti    alla  chiesa  cattolica  e'
riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del  riposo  sabatico
in   luogo   di  quello  settimanale  domenicale,  nel  quadro  della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi n.
516 del 22  novembre  1988  e  n.  101  dell'8  marzo  1989.  Le  ore
lavorative  non  prestate  il sabato sono recuperate la domenica o in
altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario
o maggiorazioni.