Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita'
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo'
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla
richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie
o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e'
comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma
4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al
comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla
data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
Note all'art. 29:
Gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile recano disposizioni in merito ai procedimenti in
camera di consiglio.
Il testo dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), recante: "Legge sul contenzioso
amministrativo", e' il seguente:
"Art. 4. - Quando la contestazione cade sopra un diritto
che si pretende leso da un atto dell'autorita'
amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere
degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potra' essere revocato o
modificato se non sovra ricorso alle competenti autorita'
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei
tribunali in quanto riguarda il caso deciso"