ART. 50
                        ABBANDONO DI RIFIUTI
    1.  Chiunque  in  violazione dei divieti di cui agli articoli 14,
commi  1  e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti
ovvero  li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila.
    2.  Chiunque  non  ottempera  all'ordinanza  del  Sindaco, di cui
all'articolo  14,  comma  3,  o  non  adempie all'obbligo di cui agli
articoli  9,  comma  3,  e  17,  comma  2,  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto  fino  ad  un anno. Con la sentenza di condanna per tali
contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444
del  codice  di  procedura  penale,  il  beneficio  della sospensione
condizionale  della  pena  puo' essere subordinato alla esecuzione di
quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
 
          Nota all'art. 50:
            - Il testo dell'art. 444 del codice di  procedura  penale
          e' il seguente:
            "Art.  444  (Applicazione  della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione  o  di  arresto,  soli  o   congiunti   a   pena
          pecuniaria.
            2.  Se  vi  e'  il  consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se  ritiene   che   la
          qualificazione  giuridica  del  fatto e l'applicazione e la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette, dispone con sentenza  l'applicazione  della  pena
          indicata,  enunciando  nel  dispositivo  che vi e' stata la
          richiesta delle parti.  Se  vi  e'  costituzione  di  parte
          civile,  il  giudice non decide sulla relativa domanda; non
          si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
            3.  La  parte,   nel   formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta".