ART. 51
          ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
    1.  Chiunque  effettua  una  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
recupero,   smaltimento,  commercio  ed  intermediazione  di  rifiuti
prodotti  da  terzi  in  mancanza  della  prescritta  autorizzazione,
iscrizione  o  comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31,
32 e 33 e' punito:
    a)  con  la  pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un anno o con
l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a  lire cinquanta milioni se si
tratta di rifiuti non pericolosi;
    b)  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con
l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a  lire cinquanta milioni se si
tratta di rifiuti pericolosi.
    2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed  ai  responsabili  di  enti  che  abbandonano o depositano in modo
incontrollato  i  propri  rifiuti  ovvero  li  immettono  nelle acque
superficiali   o   sotterranee  in  violazione  del  divieto  di  cui
all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attivita' di gestione
dei  propri  rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o
comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
    3.  Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica
la  pena  dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci
milioni  a  lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in
parte,  allo  smaltimento  di  rifiuti  pericolosi.  Alla sentenza di
condanna  o  alla  decisione  emessa  ai  sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale
e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe  al  reato,  fatti  salvi  gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi.
    4.  Le  pene  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta'
nelle   ipotesi   di  inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  o
richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza
dei  requisiti  e  delle  condizioni  richiesti  dalle  iscrizioni  o
comunicazioni.
    5.  Chiunque,  in  violazione  del divieto di cui all'articolo 9,
effettua  attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero
non  procede  alla separazione dei rifiuti miscelati e' punito con la
pena di cui al comma 1, lettera b).
    6.  Chiunque  effettua  il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione  di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione delle
prescrizioni   di   cui  all'articolo  45,  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto  da  tre  mesi  ad un anno o con la pena dell'ammenda da
lire  cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinque  milioni  a  lire trenta
milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.