ART. 52
      VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI
                REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
    1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11,
   comma  3,  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
   lire cinque milioni a lire trenta milioni.
    2.  Chiunque  omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il
   registro  di  carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, e'
   punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
   milioni  a  lire  trenta  milioni.  Se  il  registro e' relativo a
   rifiuti   pericolosi   si   applica   la  sanzione  amministrativa
   pecuniaria  da  lire  trenta  milioni  a lire centottanta milioni,
   nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da
   un   mese   ad   un  anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto
   responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
    3.  Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto
   formulario  di  cui  all'articolo  15 ovvero indica nel formulario
   stesso  dati  incompleti  o  inesatti  e'  punito  con la sanzione
   amministrativa  pecuniaria  da  lire  tre  milioni a lire diciotto
   milioni.  Si  applica  la  pena di cui all'articolo 483 del codice
   penale  nel  caso  di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima
   pena   si  applica  anche  a  chi,  nella  predisposizione  di  un
   certificato  di  analisi  di  rifiuti,  fornisce false indicazioni
   sulla   natura,   sulla   composizione   e  sulle  caratteristiche
   chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso
   durante il trasporto.
    4.  Se  le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente in-
   complete   o   inesatte   ma   contengano   tutti   gli   elementi
   indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si
   applica    la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   lire
   cinquecentomila  a  lire tremilioni. La stessa pena si applica nei
   casi  di  mancata  conservazione o di mancato invio alle autorita'
   competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del
   formulario di cui all'articolo 15.
 
          Note all'art. 52:
            -  Il  testo  dell'art.  483  del  codice  penale  e'  il
          seguente:
            "Art.  483  (Falsita'  ideologica commessa dal privato in
          atto pubblico).  - Chiunque attesta falsamente  al  pubbico
          ufficiale,  in  un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
          destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
          fino a due anni.
            Se si tratta di false attestazioni in  atti  dello  stato
          civile,  la  reclusione  non  puo'  essere  inferiore a tre
          mesi".