ART. 53 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, cosi' come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento, e' punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per le contravvenzioni relative al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Note all'art. 53: - Il testo dell'art. 26 del citato regolamento CEE 259/93, del Consiglio del 1 febbraio 1993, e' il seguente: "Art. 26. - 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorita' competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorita' competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorita' competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito e' responsabile il notificatore, l'autorita' competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorita' competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se cio' risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorita' competente e' stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorita' competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorita' competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico illecito e' responsabile il destinatario, l'autorita' competente di destinazione provvede affinche' i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se cio' risulta impossibile, dalla stessa autorita' competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui e' stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorita' competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilita' del traffico illecito non puo' essere imputata ne' al notificatore ne' al destinatario, le autorita' competenti provvedono, cooperando, affinche' i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformita' della procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito". - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato nella nota all'art. 50.