ART. 53
                    TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
    1.  Chiunque  effettua  spedizioni  dei  rifiuti  elencati  negli
   allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del
   1  febbraio  1993  in modo tale da integrare il traffico illecito,
   cosi'  come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento, e'
   punito  con  la  pena  dell'ammenda  da  lire  tre  milioni a lire
   cinquanta  milioni  e  con  l'arresto  fino a due anni. La pena e'
   aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
    2.  Alla  sentenza  di  condanna,  o  a  quella  emessa  ai sensi
   dell'articolo   444   del  Codice  di  Procedura  Penale,  per  le
   contravvenzioni  relative al traffico illecito di cui al comma 1 o
   al  trasporto  illecito  di  cui  agli  articoli 51 e 52, comma 3,
   consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
 
          Note all'art. 53:
            - Il  testo  dell'art.  26  del  citato  regolamento  CEE
          259/93, del Consiglio del 1 febbraio 1993, e' il seguente:
            "Art.  26.  -  1. Costituisce traffico illecito qualsiasi
          spedizione di rifiuti:
             a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata  a
          tutte  le autorita' competenti interessate conformemente al
          presente regolamento, o
             b)  effettuata  senza  il   consenso   delle   autorita'
          competenti  interessate, ai sensi del presente regolamento,
          o
             c) effettuata con il consenso delle autorita' competenti
          interessate   ottenuto   mediante   falsificazioni,   false
          dichiarazioni o frode, o
             d)   non  concretamente  specificata  nel  documento  di
          accompagnamento, o
             e)  che  comporti  uno  smaltimento  o  un  ricupero  in
          violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
             f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19
          e 21.
            2.  Se  di  tale  traffico  illecito  e'  responsabile il
          notificatore,   l'autorita'   competente   di    spedizione
          controlla che i rifiuti in questione:
             a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla
          stessa  autorita'  competente,  all'interno  dello Stato di
          spedizione, oppure, se cio' risulta impossibile,
             b)  vengano  smaltiti  o   recuperati   secondo   metodi
          ecologicamente  corretti,  entro  un termine di 30 giorni a
          decorrere dal momento  in  cui  l'autorita'  competente  e'
          stata  informata  del  traffico  illecito o entro qualsiasi
          altro  termine  eventualmente   fissato   dalle   autorita'
          competenti interessate.
            In  tal  caso  viene  effettuata  una nuova notifica. Gli
          Stati membri di spedizione e gli Stati membri  di  transito
          non  si  oppongono  alla reintroduzione dei rifiuti qualora
          l'autorita' competente di destinazione ne presenti motivata
          richiesta illustrandone le ragioni.
            3.  Se  di  tale  traffico  illecito  e'  responsabile il
          destinatario,  l'autorita'   competente   di   destinazione
          provvede  affinche'  i  rifiuti in questione siano smaltiti
          con metodi ecologicamente corretti dal destinatario  o,  se
          cio' risulta impossibile, dalla stessa autorita' competente
          entro  il  termine  di 30 giorni a decorrere dal momento in
          cui e'  stata  informata  del  traffico  illecito  o  entro
          qualsiasi  altro termine fissato dalle autorita' competenti
          interessate. A tale scopo esse  cooperano,  se  necessario,
          allo  smaltimento  o al recupero dei rifiuti secondo metodi
          ecologicamente corretti.
            4. Quando la responsabilita' del  traffico  illecito  non
          puo'   essere   imputata   ne'   al   notificatore  ne'  al
          destinatario,   le   autorita'    competenti    provvedono,
          cooperando, affinche' i rifiuti in questione siano smaltiti
          o  ricuperati  secondo metodi ecologicamente corretti. Tale
          cooperazione segue orientamenti  stabiliti  in  conformita'
          della   procedura  prevista  all'art.  18  della  direttiva
          75/442/CEE.
            5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali
          per vietare e punire il traffico illecito".
            - Il testo dell'art. 444 del codice di  procedura  penale
          e' riportato nella nota all'art. 50.