ART. 54
                             IMBALLAGGI
    1.  I  produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare
   un  proprio  sistema  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  cui
   all'articolo  38,  comma  3,  e  non aderiscono ai consorzi di cui
   all'articolo  40  ne'  adottano un proprio sistema cauzionale sono
   puniti  con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici
   milioni  a  lire  novanta  milioni. La stessa pena si applica agli
   utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38,
   comma 4.
    2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4,
   e'  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
   milioni a lire sessanta milioni.
    3.  La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, e'
   punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
   milioni a lire trenta milioni.