Art. 52 Collegio dei revisori dei conti 1. E' istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in attivita' di servizio, che lo presiede, da un consigliere della Corte dei conti in attivita' di servizio e da un dirigente della Corte dei conti in attivita' di servizio. I componenti del collegio sono nominati con decreto del presidente della Corte dei conti; durano in carica anche se, nel frattempo, sono collocati a riposo, e non possono, al rinnovo, essere confermati. Il collegio e' rinnovato ogni tre anni per i due terzi. 2. Il collegio dei revisori: a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e patrimoniale, svolgendo, almeno una volta ogni tre mesi, le necessarie verifiche con la collaborazione del responsabile del servizio del bilancio; b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto finanziario, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili, e alla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale; c) puo' effettuare il riscontro degli atti relativi alle procedure contrattuali e formulare proprie osservazioni.