Art. 52
                   Collegio dei revisori dei conti
1. E' istituito un collegio dei revisori dei conti,  composto  da  un
   presidente  di  sezione  della  Corte  dei  conti  in attivita' di
   servizio, che lo presiede, da un consigliere della Corte dei conti
   in attivita' di servizio e da un dirigente della Corte  dei  conti
   in  attivita' di servizio. I componenti del collegio sono nominati
   con decreto del presidente della Corte dei conti; durano in carica
   anche se, nel frattempo, sono collocati a riposo, e  non  possono,
   al  rinnovo,  essere confermati. Il collegio e' rinnovato ogni tre
   anni per i due terzi.
2. Il collegio dei revisori:
   a) effettua il riscontro degli atti della gestione  finanziaria  e
      patrimoniale,  svolgendo,  almeno  una  volta ogni tre mesi, le
      necessarie verifiche con la collaborazione del responsabile del
      servizio del bilancio;
   b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul  conto
      finanziario,  con  particolare  riguardo  alla  concordanza dei
      risultati  esposti  con  le   scritture   contabili,   e   alla
      regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale;
   c) puo' effettuare il riscontro degli atti relativi alle procedure
      contrattuali e formulare proprie osservazioni.