Art. 68-bis (a)
            (( Accertamento pregiudiziale sull'efficacia,
      validita' ed interpretazione dei contratti collettivi ))
((  1.  Quando  per la definizione di una controversia individuale di
cui all'articolo 68, e' necessario risolvere in via pregiudiziale una
questione concernente l'efficacia, la validita'  o  l'interpretazione
delle  clausole  di  un  contratto  o  accordo  collettivo nazionale,
sottoscritto  dall'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche  amministrazioni  -A.R.A.N.-  ai  sensi  dell'articolo 45 e
seguenti, il giudice, con  ordinanza  non  impugnabile,  nella  quale
indica  la  questione  da  risolvere, sospende il giudizio, fissa una
nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone
la comunicazione,  a  cura  della  cancelleria,  dell'ordinanza,  del
ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'A.R.A.N.
 2.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui al comma 1,
l'A.R.A.N.    convoca  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  per
verificare   la   possibilita'  di  un  accordo  sull'interpretazione
autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero  sulla  modifica
della   clausola   controversa.     All'accordo  sull'interpretazione
autentica  o  sulla  modifica  della   clausola   si   applicano   le
disposizioni  dell'articolo 53. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a
cura dell'A.R.A.N., alla cancelleria del giudice procedente, la quale
provvede  a  darne  avviso  alle  parti  almeno  dieci  giorni  prima
dell'udienza.  Decorsi  novanta  giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.
 3. Se non  interviene  l'accordo  sull'interpretazione  autentica  o
sulla  modifica  della  clausola  controversa,  il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo  distinti
provvedimenti   per   l'ulteriore  istruzione  o,  comunque,  per  la
prosecuzione della causa. La sentenza  e'  impugnabile  soltanto  con
ricorso  immediato  per  Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della  motivazione
della  sentenza.  Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa di una copia del ricorso per Cassazione,  dopo  la
notificazione   alle   altre  parti,  determina  la  sospensione  del
processo.
 4. La Corte di  cassazione,  quando  accoglie  il  ricorso  a  norma
dell'articolo 383 del codice di procedura civile (b), rinvia la causa
allo  stesso  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza cassata. La
riassunzione della causa puo' essere fatta da  ciascuna  delle  parti
entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi causa, la sentenza della Corte  di  cassazione  conserva  i
suoi effetti.
 5.  L'A.R.A.N.  e  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie possono
intervenire  nel   processo   anche   oltre   il   termine   previsto
dall'articolo   419  del  codice  di  procedura  civile  (c)  e  sono
legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di
impugnazione  delle  sentenze  che  decidono  una questione di cui al
comma 1. Possono, anche se non intervenute,  presentare  memorie  nel
giudizio  di merito ed in quello per Cassazione.  Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
 6. In pendenza  del  giudizio  davanti  alla  Corte  di  cassazione,
possono  essere  sospesi  i processi la cui definizione dipende dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a pronunciarsi.  Intervenuta la decisione della Corte di  cassazione,
il  giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
  7. Quando per  la  definizione  di  altri  processi  e'  necessario
risolvere  una  questione  di  cui  al  comma  1  sulla quale e' gia'
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice  non
ritiene  di  uniformarsi  alla  pronuncia  della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
 8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi del comma 3, puo' condannare  la  parte  soccombente,  a  norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile (d), anche in assenza
di istanza di parte. ))
  (a)  Articolo  introdotto  dall'art.  30 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
  (b) Si riporta  il  testo  dell'art.383  del  codice  di  procedura
civile:
  "Art.  383. (Cassazione con rinvio). - La corte, quanto accoglie il
ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli  richiamati   nell'articolo
precedente,  rinvia  la causa ad altro giudice di grado pari a quello
che ha pronunciato la sentenza cassata.
  Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma,  la  causa  puo'
essere   rinviata   al   giudice   che   avrebbe  dovuto  pronunciare
sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
  La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per
la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere  le  parti  al
primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo".
  (c)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  419 del codice di procedura
civile:
  "Art. 419. (Intervento volontario). - Salvo che sia effettuato  per
l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo
ai  sensi  dell'articolo  105  non  puo'  aver luogo oltre il termine
stabilito  per  la  costituzione  del  convenuto,  con  le  modalita'
previste dagli articoli 414, 416 in quanto applicabili".
  (d)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del codice di procedura
civile:
  "Art. 96. (Responsabilita' aggravata). - Se risulta  che  la  parte
soccombente  ha  agito  o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza dell'altra parte,  la  condanna,  oltre
che  altre  spese,  al  risarcimento  dei  danni,  che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza.
  Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui  e'  stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale,
o   iscritta   ipoteca   giudiziale,   oppure   iniziata  o  compiuta
l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna  al
risarcimento  dei  danni  l'attore  o il creditore precedente, che ha
agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a
norma del comma procedente".