Art. 69 (a) (( Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali )) (( 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile (b) si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto. 2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione. 3. Il giudice che rileva l'improcedibilita' della domanda sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile (c). Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. )) (a) Articolo sostituito dall'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 69 sostituito: "Art. 69. (Tentativo di conciliazione delle controversie individuali). - La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 e' subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, le parti promuovono il tentativo di conciliazione dinanzi a una commissione di conciliazione istituita presso i comitati di cui all'articolo 33 del presente decreto, nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione e presta servizio il dipendente. La commissione e' composta dal presidente del comitato, o da un suo delegato, che la presiede, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle amministrazioni interessate, indicati dal presidente del comitato con criteri di rotazione, e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale. Al procedimento di conciliazione si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 2. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale e' dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. 3. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'imprecedibilita' della domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione". (b) Si riporta il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: "Art. 410. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di concillazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunine e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione". (c) Si riporta il testo dell'art. 412-bis del codice di procedura civile: "Art. 412-bis. (Procedibilita' della domanda). - L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420. Il giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione. Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV".