Art. 40.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo
internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Nota all'art. 40:
- Il comma terzo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977,
e' il seguente:
"In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il
Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle".