Art. 41.
Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in
materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate
allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni
amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i
comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole
e medie imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio
finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,
tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di
cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone
montane anche attraverso le comunita' montane, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i
comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui
al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi
degli enti di cui al comma 2, lettera b).
Nota all'art. 41:
- Si trascrivono gli articoli 35 e 52 del gia' citato
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:
"Art. 35 (Istruzione artigiana e professionale). - Le
funzioni amministrative relative alla materia "istruzione
artigiana e professionale" concernono i servizi e le
attivita' destinate alla formazione, al perfezionamento,
alla riqualificazione ed all'orientamento professionale,
per qualsiasi attivita' professionale e per qualsiasi
finalita', compresa la formazione continua, permanente,
ricorrente e quella conseguente a riconversione di
attivita' produttive, ad esclusione di quelle dirette al
conseguimento di un titolo di studio o diploma di
istruzione secondaria superiore, universitaria o
postuniversitaria; la vigilanza sull'attivita' privata di
istruzione artigiana e professionale".
"Art. 52 (Attivita' commerciali). - Ferme restando le
funzioni gia' di competenza delle regioni e dei comuni, e
nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, e'
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle rivendite di
giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e
consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti
comunitari in materia di classificazione, calibratura,
tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti
commercializzati;
c) all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi
sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi
controllati e comunque dal 1 gennaio 1979.
Le regioni possono altresi' svolgere in sede locale
attivita' integrativa in tema di promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del
commercio nonche' assistenza integrativa alle piccole e
medie imprese sempre del settore del commercio".