Art. 41.
       Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
  1. Sono  trasferite alle regioni e  ai comuni tutte le  funzioni in
materia  di fiere  e mercati,  salvo quelle  espressamente conservate
allo Stato dall'articolo 40.
  2.  Sono  trasferite  in   particolare  alle  regioni  le  funzioni
amministrative concernenti:
  a)   il  riconoscimento   della   qualifica  delle   manifestazioni
fieristiche di  rilevanza nazionale  e regionale nonche'  il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
  b) gli  enti fieristici di  Milano, Verona  e Bari, d'intesa  con i
comuni interessati;
  c)  la pubblicazione  del calendario  annuale delle  manifestazioni
fieristiche;
  d) le  competenze gia'  delegate ai  sensi dell'articolo  52, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  e)  la promozione  dell'associazionismo  e  della cooperazione  nel
settore del commercio, nonche'  l'assistenza integrativa alle piccole
e medie imprese sempre nel settore del commercio;
  f)  la  concessione   e  l'erogazione  di  ogni   tipo  di  ausilio
finanziario;
  g) l'organizzazione, anche  avvalendosi dell'Istituto nazionale per
il  commercio estero  (ICE),  di corsi  di formazione  professionale,
tecnica e manageriale per gli  operatori commerciali con l'estero, di
cui all'articolo  35 del decreto  del Presidente della  Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
  3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone
montane   anche  attraverso   le  comunita'   montane,  le   funzioni
amministrative  concernenti il  riconoscimento della  qualifica delle
manifestazioni  fieristiche   di  rilevanza  locale  e   le  relative
autorizzazioni allo svolgimento.
  4.  Le regioni  assicurano,  mediante intese  tra  loro, sentiti  i
comuni interessati,  il coordinamento dei tempi  di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
40, comma 1, lettera e).
  5. Fino alla  data di effettivo conferimento delle  funzioni di cui
al presente capo restano in  carica gli attuali titolari degli organi
degli enti di cui al comma 2, lettera b).
 
          Nota all'art. 41:
            -  Si trascrivono gli articoli 35 e 52  del  gia'  citato
          D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:
            "Art.  35  (Istruzione  artigiana  e professionale). - Le
          funzioni amministrative relative alla  materia  "istruzione
          artigiana  e  professionale"  concernono  i  servizi  e  le
          attivita' destinate alla  formazione,  al  perfezionamento,
          alla  riqualificazione  ed  all'orientamento professionale,
          per  qualsiasi  attivita'  professionale  e  per  qualsiasi
          finalita', compresa  la  formazione  continua,  permanente,
          ricorrente   e   quella   conseguente  a  riconversione  di
          attivita' produttive, ad esclusione di  quelle  dirette  al
          conseguimento   di   un  titolo  di  studio  o  diploma  di
          istruzione   secondaria    superiore,    universitaria    o
          postuniversitaria;  la  vigilanza sull'attivita' privata di
          istruzione artigiana e professionale".
            "Art. 52 (Attivita' commerciali).  -  Ferme  restando  le
          funzioni  gia'  di competenza delle regioni e dei comuni, e
          nel quadro degli  indirizzi  determinati  dal  Governo,  e'
          delegato    alle   regioni   l'esercizio   delle   funzioni
          amministrative relative:
             a) ai distributori  di  carburante,  alle  rivendite  di
          giornali  e  di  riviste, ai pubblici esercizi di vendita e
          consumo di alimenti e bevande;
             b)  alla  vigilanza  sull'applicazione  dei  regolamenti
          comunitari  in  materia  di  classificazione,  calibratura,
          tolleranza,  imballaggio  e  presentazione   dei   prodotti
          commercializzati;
             c)  all'attivita'  dei comitati provinciali per i prezzi
          sulla base delle norme di riforma del  sistema  dei  prezzi
          controllati e comunque dal 1 gennaio 1979.
            Le  regioni  possono  altresi'  svolgere  in  sede locale
          attivita'    integrativa    in    tema    di     promozione
          dell'associazionismo  e  della cooperazione nel settore del
          commercio nonche' assistenza  integrativa  alle  piccole  e
          medie imprese sempre del settore del commercio".