Art. 42.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno
1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991,
n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte
le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto
dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del
regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Note all'art. 42:
- L'art. 60, comma 10, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375
(Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426,
sulla disciplina del commercio) pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204,
e' il seguente:
"10. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo sono irrogate dall'Ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, e i
proventi sono devoluti allo Stato".
- Il testo dell'art. 23, comma 6, del D.M. 4 giugno 1993,
n. 248, concernente "Regolamento di esecuzione della legge
28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di
commercio su aree pubbliche" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 luglio 1993, n. 171); e' il seguente:
"6. Chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza
essere iscritto nel registro di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, e' punito con la sanzione prevista dall'art.
39 di tale legge".
Il comma 4 dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n.
287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi), cosi' recita:
"4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni
amministrative".
- Il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, recante
"Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927,
n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 1928, n. 154. Il testo degli articoli 6
e 7 e' il seguente:
"Art. 6. - Quando l'esercizio delle arti contemplate nel
presente regolamento si effettua mediante la pubblica
vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali,
l'ufficio comunale non potra' rilasciare la licenza di
vendita ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1926,
n. 2174, se il richiedente non abbia comprovato di essere
autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante la
esibizione del titolo debitamente registrato, o non
proponga alla vendita altra persona autorizzata, della
quale dovra' essere esibito sempre il regolare titolo.
In caso di successiva costituzione dovra' notificarsi
parimenti il titolo del nuovo esercente.
Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso
proprietario possieda piu' esercizi di vendita in uno
stesso o in diversi comuni".
"Art. 7. - Nessuna vendita potra' essere effettuata se
non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno alla
sua presenza.
Ogni contravvenzione alla presente disposizione sara'
punita a norma di legge e del presente regolamento; e, in
caso che sia stata accertata per piu' di due volte, potra'
dar luogo alla sospensione dal-l'esercizio dell'arte, fino
ad un mese, da decretarsi dal prefetto, sentito il
Consiglio provinciale di sanita'.
Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso al
Ministro per l'interno entro quindici giorni dalla
notifica.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Del provvedimento definitivo sara' data dal prefetto
immediata notizia, per l'esecuzione, al podesta' del comune
dove trovasi l'esercizio di vendita".