Art. 42.
                             Abrogazioni
  1. Sono  abrogate le disposizioni  dell'articolo 60, comma  10, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto  1988, n. 375,  dell'articolo 23,  comma 6, del  decreto del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  4 giugno
1993, n. 248, dell'articolo 10, comma  4, della legge 25 agosto 1991,
n.  287,  nella  parte   in  cui  individuano  l'ufficio  provinciale
dell'industria,   del  commercio   e  dell'artigianato   come  organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte
le disposizioni  incompatibili con  la normativa vigente  per effetto
dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
  2. Sono  abrogate le disposizioni  di cui agli  articoli 6 e  7 del
regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
 
          Note all'art. 42:
            - L'art. 60, comma 10, del D.M. 4  agosto  1988,  n.  375
          (Norme  di  esecuzione  della legge 11 giugno 1971, n. 426,
          sulla disciplina del commercio) pubblicato nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204,
          e' il seguente:
            "10. Le sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal
          presente  articolo  sono  irrogate dall'Ufficio provinciale
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ai  sensi
          della  legge  24  novembre  1981, n. 689, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1982,  n.  571,  e  i
          proventi sono devoluti allo Stato".
            - Il testo dell'art. 23, comma 6, del D.M. 4 giugno 1993,
          n.  248, concernente "Regolamento di esecuzione della legge
          28 marzo 1991, n. 112,  concernente  norme  in  materia  di
          commercio  su  aree  pubbliche"  (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 luglio 1993, n. 171); e' il seguente:
            "6. Chi eserciti il commercio  su  aree  pubbliche  senza
          essere  iscritto  nel  registro di cui alla legge 11 giugno
          1971, n. 426, e' punito con la sanzione prevista  dall'art.
          39 di tale legge".
            Il  comma  4  dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n.
          287  (Aggiornamento  della  normativa  sull'insediamento  e
          sull'attivita' dei pubblici esercizi), cosi' recita:
            "4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  riceve  il  rapporto  di  cui all'art. 17
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni
          amministrative".
            - Il regio decreto  31  maggio  1928,  n.  1334,  recante
          "Regolamento  per  l'esecuzione della legge 23 giugno 1927,
          n. 1264,  sulla  disciplina  delle  arti  ausiliarie  delle
          professioni   sanitarie"   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 1928, n. 154. Il testo degli articoli  6
          e 7 e' il seguente:
            "Art.  6. - Quando l'esercizio delle arti contemplate nel
          presente  regolamento  si  effettua  mediante  la  pubblica
          vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali,
          l'ufficio  comunale  non  potra'  rilasciare  la licenza di
          vendita ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre  1926,
          n.  2174,  se il richiedente non abbia comprovato di essere
          autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante la
          esibizione  del  titolo  debitamente  registrato,   o   non
          proponga  alla  vendita  altra  persona  autorizzata, della
          quale dovra' essere esibito sempre il regolare titolo.
            In caso di  successiva  costituzione  dovra'  notificarsi
          parimenti il titolo del nuovo esercente.
            Tali  norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso
          proprietario possieda  piu'  esercizi  di  vendita  in  uno
          stesso o in diversi comuni".
            "Art.  7.  -  Nessuna vendita potra' essere effettuata se
          non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno  alla
          sua presenza.
            Ogni  contravvenzione  alla  presente  disposizione sara'
          punita a norma di legge e del presente regolamento;  e,  in
          caso  che sia stata accertata per piu' di due volte, potra'
          dar luogo alla sospensione dal-l'esercizio dell'arte,  fino
          ad   un  mese,  da  decretarsi  dal  prefetto,  sentito  il
          Consiglio provinciale di sanita'.
            Contro il decreto del  prefetto  e'  ammesso  ricorso  al
          Ministro   per   l'interno   entro  quindici  giorni  dalla
          notifica.
            Il ricorso ha effetto sospensivo.
            Del provvedimento  definitivo  sara'  data  dal  prefetto
          immediata notizia, per l'esecuzione, al podesta' del comune
          dove trovasi l'esercizio di vendita".