Art. 27
        Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria
    Con decorrenza da stabilirsi in sede di CCNL per il biennio  1996
-  97  e' istituito in ciascun Ente di cui all'art. 1 comma 1, per il
personale  della  qualifica  unica  dirigenziale,  un  fondo  per  la
retribuzione accessoria.
    1.  Le  modalita' per il relativo finanziamento saranno stabilite
nel CCNL relativo al biennio 1996-97.