Art. 27 Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria Con decorrenza da stabilirsi in sede di CCNL per il biennio 1996 - 97 e' istituito in ciascun Ente di cui all'art. 1 comma 1, per il personale della qualifica unica dirigenziale, un fondo per la retribuzione accessoria. 1. Le modalita' per il relativo finanziamento saranno stabilite nel CCNL relativo al biennio 1996-97.