Art. 32
             Norma finale sulla retribuzione accessoria
    1. La retribuzione di posizione e  di  risultato  prevista  dagli
artt.  30  e 31 non e' cumulabile con altri compensi corrisposti allo
stesso titolo per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
                               Art. 33
       Riutilizzo delle risorse della retribuzione accessoria
    1.  Nel  periodo  di  vigenza  contrattuale,  qualora  le   somme
stanziate  per il finanziamento degli istituti di cui all'art. 26 non
siano  state  impegnate  nei  rispettivi  esercizi  finanziari,  sono
riutilizzate  nell'esercizio  dell'anno  successivo  per  le medesime
finalita'.