Art. 40.

  1. I posti di dirigente delle cancellerie e delle segreterie presso
gli  uffici  soppressi  sono  ripartiti tra gli uffici giudiziari con
decreto del Ministro di grazia e giustizia.
  2.  Al  personale  addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio
giudiziario   soppresso   e'   attribuito  un  incarico  di  funzione
dirigenziale  di pari livello in uffici giudiziari della stessa sede.
Ove  cio'  non  risulti  possibile,  si  procede al trasferimento del
dirigente  secondo  le  disposizioni  che regolano i trasferimenti di
ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi
dirigenziali  di livello inferiore disponibili nella sede di servizio
o in altra sede da lui indicata.
  3.  I  posti  delle  qualifiche  funzionali compresi negli organici
delle preture e delle procure della Repubblica presso le preture sono
ripartiti  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia tra i
tribunali, le procure della Repubblica presso il tribunale e le corti
di appello.
  4. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio
presso  gli  uffici  giudiziari soppressi e' assegnato ai tribunali e
alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite
le funzioni degli uffici soppressi, oppure alle corti di appello.
  5.  I  relativi provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad
una  diversa  sede di servizio, sono adottati, per il personale delle
preture,  dal  presidente  della corte di appello e, per il personale
delle  procure  della Repubblica presso la pretura circondariale, dal
procuratore generale presso la stessa corte.