Art. 25. 
                       Disciplina transitoria 
 
  1.  I  soggetti  titolari   di   autorizzazione   per   l'esercizio
dell'attivita' di vendita  dei  prodotti  appartenenti  alle  tabelle
merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4  agosto
1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16  settembre
1996, n. 561, hanno titolo  a  porre  in  vendita  tutti  i  prodotti
relativi al  settore  merceologico  corrispondente,  fatto  salvo  il
rispetto  dei  requisiti  igienicosanitari,   e   ad   ottenere   che
l'autorizzazione  sia  modificata  d'ufficio  con  l'indicazione  del
settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali
riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9  del  decreto
ministeriale 4 agosto 1988,  n.  375,  nonche'  quelle  riservate  ai
soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e  di  impianti
di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1  del
decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561. 
  2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto  sono
soggette a previa comunicazione al comune competente  per  territorio
il trasferimento della proprieta' o della gestione dell'attivita', il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi
di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4,  comma
1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del  possesso
dell'iscrizione al registro  degli  esercenti  il  commercio  secondo
quanto previsto dall'articolo 49 del decreto  ministeriale  4  agosto
1988, n. 375. 
  3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non puo' essere
negata l'autorizzazione  all'apertura  di  un  esercizio  avente  una
superficie  di  vendita  non  superiore  a  1.500  mq  in   caso   di
concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), operanti nello  stesso  comune  e  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.  426,  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo
e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve
essere pari alla somma dei  limiti  massimi  indicati  alla  predetta
lettera d), tenuto conto del numero degli  esercizi  concentrati.  Il
rilascio  dell'autorizzazione   comporta   la   revoca   dei   titoli
autorizzatori preesistenti. 
  4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione  all'apertura  di  un
nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971,
n. 426, in corso  di  istruttoria  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426
del 1971 e decise con provvedimento espresso entro  e  non  oltre  90
giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del  presente
decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo  26,  comma
1, e' sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di  cui
al comma 3. 
  5. Le domande  di  rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dagli
articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426,  gia'  trasmesse
alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data  del  16
gennaio  1998  e  corredate  a   norma   secondo   attestazione   del
responsabile  del  procedimento,  sono   esaminate   e   decise   con
provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data. 
  6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui  all'articolo  6,
fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle
domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e
27 della legge 11 giugno 1971, n.  426,  non  trasmesse  alla  giunta
regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998,
nonche' alle domande per il rilascio  delle  medesime  autorizzazioni
presentate successivamente e fino  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, non e' dato seguito. Dalla  data  di  pubblicazione
del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di  cui
all'articolo 6 e' sospesa la presentazione delle domande. 
  7. I soggetti titolari di  esercizi  di  vicinato,  autorizzati  ai
sensi della legge 11 giugno 1971,  n.  426,  ed  iscritti  da  almeno
cinque anni alla gestione pensionistica presso  l'INPS,  che  cessano
l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro
mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
possono  usufruire  di  un  indennizzo  teso  a  favorire   la   loro
ricollocazione professionale. 
  8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  con
proprio regolamento definisce criteri e  modalita'  per  l'erogazione
dell'indennizzo di cui al  comma  7,  l'entita'  dello  stesso  e  la
relativa modulazione tenuto conto dell'anzianita'  di  esercizio  dei
titolari, della  eventuale  esclusivita'  dell'attivita'  commerciale
esercitata quale fonte di reddito, della  situazione  patrimoniale  e
della tipologia dell'attivita' svolta. 
  9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma  7  e'  stabilita
nel limite di 20 miliardi di lire  per  l'anno  1998  e  di  lire  40
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico  delle  risorse
disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1  marzo  1986,  n.
64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4,  comma  6,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito  dalla  legge  7
aprile 1995, n. 104. A  tal  fine  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato  a  trasferire  le  somme
suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo  14  della
legge 17 febbraio 1982, n 46. 
 
          Note all'art. 25:
            -  Il  testo  dell'allegato  5  al decreto ministeriale 4
          agosto 1988, n. 375 e' il seguente:
                                                          "Allegato 5
                        Tabelle merceologiche
            I) Prodotti alimentari: freschi,  conservati  e  comunque
          preparati  e  confezionati,  compresi  il  pane, il latte e
          derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i
          prodotti ortofrutticoli freschi,  le  carni  fresche  delle
          specie  ittiche  e le carni fresche e congelate delle altre
          specie  animali,  le  carni  di  bassa  macelleria   e   le
          frattaglie).
            Ia)  Prodotti  alimentari:  freschi, conservati e comunqe
          preparati  e  confezionati,  (compresi  il  pane,   purche'
          preconfezionato  all'origine,  il  latte  e  derivati  e le
          bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le  carni  e
          frattaglie   equine  e  quelle  di  bassa  macelleria)  per
          esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri
          quadrati.
            II)  Carni  e  frattaglie  di  tutte  le  specie animali:
          fresche, conservate e  comunque  preparate  e  confezionate
          (comprese  quelle  di  cui alla tabella V ed escluse quelle
          equine e di bassa macelleria) -  salumi  -  altri  prodotti
          alimentari a base di carni-uova.
            III) Carni e frattaglie di bassa macelleria.
            IV)  Carni  e  frattaglie  equine:  fresche, conservate e
          comunque preparate e confezionate.
            V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi,
          conservati  e  comunque  preparati  e   confezionati,   ivi
          compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.
            VI)   Prodotti   ortofrutticoli:  freschi,  conservati  e
          comunque  preparati  e  confezionati   -   altri   prodotti
          alimentari  comunque  conservati,  preconfezionati - olii e
          grassi alimentari di origine vegetale  -  uova  -  bevande,
          anche alcooliche.
            VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e
          confezionati   (compresi   i   generi   di   pasticceria  e
          gelateria).
            VIII) Prodotti alimentari e non alimentari  per  esercizi
          aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati
          (trattasi   di   tutti   i  prodotti  commercializzati,  ad
          eccezione delle  carni  e  frattaglie  suine  di  cui  alla
          tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria).
            IX)  Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo
          e  pregio,  compresi  quelli  di  maglieria  esterna  e  di
          camiceria  - accessori di abbigliamento di qualunque tipo e
          pregio, esclusi quelli costituiti  da  oggetti  preziosi  -
          biancheria  intima di qualunque tipo e pregio - calzature e
          articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.
            X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio,  compresi
          quelli per l'arredamento della casa.
            XI) Oggetti preziosi.
            XII)  Mobili  articoli  casalinghi  -  elettrodomestici -
          apparecchi radio e televisivi ed altri  apparecchi  per  la
          registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale
          accessorio - materiale elettrico.
            XIII)   Libri   ed  altre  pubblicazioni  realizzate  con
          procedimenti tipografici o  di  altro  genere,  audiovisivi
          compresi.
            XIV)  Prodotti  altri  (trattasi  di una o piu' categorie
          merceologiche  tra  quelle  non  comprese   nelle   tabelle
          precedenti)".
            -  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale 16
          settembre 1996, n. 561, e' il seguente:
            "Art. 2.  -  1.  Il  comma  3  dell'art.  7  del  decreto
          ministeriale  4  agosto  1988,  n.  375,  e' sostituito dai
          seguenti:
            "3. Ai fini del comma  2  sono  individuate  le  seguenti
          categorie:   prodotti per la persona; prodotti per la casa;
          prodotti  per  lo  sport  ed  il  tempo  libero;   prodotti
          culturali, d'arte e da collezione; prodotti per l'edilizia;
          prodotti    di   meccanica   strumentale,   macchinari   ed
          attrezzature; prodotti vari. Il  Ministero  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  raggruppa  i  prodotti
          appartenenti alla tabella XIV nelle suddette  categorie  in
          modo  da  assicurare  che  l'iscrizione  nel registro ed il
          rilascio della autorizzazione avvenga  secondo  criteri  di
          uniformita'.
            3-bis.   Qualora  il  titolare  dell'autorizzazione  alla
          vendita di una o  piu'  categorie  di    appartenenti  alla
          tabella  merceologica  XIV di cui all'allegato 5 al decreto
          ministeriale 4 agosto 1988, n. 375,  presenti  domanda  per
          ottenere  l'autorizzazione  alla vendita di altre categorie
          della stessa tabella,  la  domanda  e'  accolta  alla  sola
          condizione  che sia iscritto nel registro di cui all'art. 1
          della legge 11 giugno 1971,n. 426".
            2.  Coloro  che  all'atto  dell'entrata  in  vigore   del
          presente  regolamento  sono  in possesso di iscrizione o di
          autorizzazione per una o piu categorie  della  tabella  XIV
          hanno  titolo  a  che l'iscrizione e l'autorizzazione siano
          modificate d'ufficio  in  relazione  alle  nuove  categorie
          previste al comma 3 dell'art. 7".
            -  Il  testo  dell'allegato  9 del decreto ministeriale 4
          agosto 1988, n. 375, come  modificato  dall'allegato  1  al
          decreto  ministeriale  17  settembre  1996,  n.  561, e' il
          seguente:
                                                          "Allegato 9
                 Tabella per i titolari di farmacie
            Prodotti dietetici per  l'infanzia,  gli  anziani  e  gli
          ammalati.
            Articoli per l'igiene della persona.
            Articoli  di  puericultura, quali biberon, scaldabiberon,
          bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta,  accessori  per
          il  bagno,  spugne,  termometri,  accappatoi  per  neonati,
          pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti
          per neonati e per la prima  infanzia  di  speciale  tessuto
          filtrante  e  anallergico,  lenzuolini di gomma o filtranti
          per neonati.
            Apparecchi  propedeutici  allo  sviluppo   dell'attivita'
          sensoriale  e  visiva  del  bambino parzialmente ritardato,
          quali attrezzature montessoriane.
            Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella
          deambulazione e nel riposo, quali bretelle  sostenitrici  e
          prime  attrezzature  per  la  custodia  del  bambino,  tipo
          infantseat.
            Bilance per neonati e per adulti.
            Busti, guaine,  pancere,  correttivi  e  curativi,  calze
          collants  elastici  contenitrici  per  varici, preventivi e
          curativi.
            Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici,  guanti
          di gomma per la casa.
            Indumenti     e     biancheria    dimagranti    preparati
          esclusivamente a tale scopo.
            Indumenti  terapeutici  antireumatici  in  lana   termica
          creati allo scopo.
            Massaggiatori, articoli di masso-terapia.
            Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo
          medicato  (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini)
          ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con
          la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati  e
          delle essenze.
            Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati.
            Polveri per acque da tavola.
            Alimenti per piccoli animali.
            Disinfettanti,   disinfettanti  per  uso  animale  e  per
          ambienti: insetticidi per uso umano e per uso veterinario e
          prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.
                       Tabella per titolari di rivendite
                            di generi di monopolio
            Articoli per fumatori.
            Francobolli da collezione e articoli filatelici.
            Moduli  e  stampati  in  genere,  per   comunicazioni   e
          richieste ad enti vari, moduli per contratti.
            Tessere prepagate per servizi vari.
            Articoli  di cancelleria e cartoleria (compresi materiali
          di consumo per computers e fax).
            Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad  imitazione
          della  gioielleria  per l'abbigliamento e l'ornamento della
          persona in metallo o pietra  non  preziosi)  quali  spille,
          fermagli,    braccialetti,   catene,   ciondoli,   collane,
          bracciali,  anelli,  perle,  pietre   e   vetri   colorati,
          orecchini,  bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso,
          fermacravatte, portachiavi e simili.
            Pellicole     fotocinematografiche,     compact     disc,
          musicassette e video-cassette da registrare.
            Lampadine,   torce   elettriche,   pile,  prese  e  spine
          (elettriche e telefoniche).
            Articoli per la cura e l'igiene  della  persona,  nonche'
          prodotti cosmetici e di profumeria.
            Articoli  di  pelletteria (escluse calzature, valigeria e
          borsetteria).
            Articoli di chincaglieria purche' realizzati in materiali
          non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati,
          bottoni, temperini, portachiavi ecc.).
            Pastigliaggi  vari  (caramelle,  confetti,  cioccolatini,
          gomme americane e simili).
            Fazzoletti,  piatti,  posate,  bicchieri  usa  e  getta e
          simili.
            Detersivi,   insetticidi   in    confezioni    originali,
          deodoranti.
            Articoli   sportivi  (esclusi  capi  di  abbigliamento  e
          calzature) inclusi gli articoli da  pesca  per  dilettanti,
          distintivi sportivi.
            Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
            Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su
          qualsiasi supporto realizzate.
            Giocattoli   (escluse   le   biciclette),   articoli  per
          festivita' o ricorrenze a carattere civile  e/o  religioso,
          articoli per feste, giochi di societa', giochi pirici.
            Fiori e piante artificiali.
            Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
            Callifughi,   cerotti,   garze,  siringhe,  profilattici,
          assorbenti  igienici,   pannolini   per   bambini,   cotone
          idrofilo,    disinfettanti    (alcool   denaturato,   acqua
          ossigenata, tintura di iodio e simili).
            Orologi a batteria in materiali non preziosi.
            Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.
                      Tabella per i titolari di impianti
                   di distribuzione automatica di carburanti
            Ricambi e accessori per i veicoli,  compresi  i  prodotti
          per  la  manutenzione  e  la protezione, le pile e le torce
          elettriche, le borse di pronto soccorso,  catene  da  neve,
          corde   elastiche   per  fissaggio  bagagli,  portabagagli,
          portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.
            Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su
          qualsiasi supporto realizzate, manuali  tecnici  per  auto,
          impermeabili tascabili pronto impiego.
            Specchi,  pettini,  forbici,  nastri, spazzole, ventagli,
          necesseires per viaggio e per toletta, purche' in metalli e
          materie non preziosi.
            Pellicole     fotocinematografiche,     compact     disc,
          musicassette e video-cassette registrate o da registrare.
            Articoli  per  la  cura e l'igiene della persona, nonche'
          prodotti cosmetici e di profumeria.
            Articoli  di  pelletteria  (escluse  le   calzature,   la
          valigeria e la borsetteria).
            Apriscatole,   levacapsule,   tagliacarte  in  metalli  e
          materie non preziosi.
            Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.
            Fazzoletti, piatti,  posate,  bicchieri  usa  e  getta  e
          simili.
            Callifughi,   cerotti,   garze,  siringhe,  profilattici,
          assorbenti  igienici,   pannolini   per   bambini,   cotone
          idrofilo,    disinfettanti,   (alcool   denaturato,   acqua
          ossigenata, tintura di iodio e simili).
            Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria)".
            - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  17
          settembre 1996, n. 561, e' il seguente:
          "Art.  1. (Tabelle merceologiche per rivendite di generi di
          monopolio e distributori di carburante). -  1.  Le  tabelle
          merceologiche  per  i  titolari  di  rivendite di generi di
          monopolio  e  di  titolari  di  impianti  di  distribuzione
          automatica  di carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9,
          del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e contenute
          nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da  quelle
          contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.
            2.   Coloro  che  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
          presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di
          cui  al  comma  1  hanno  titolo  a  che   l'iscrizione   e
          l'autorizzazione  siano  modificate  d'ufficio in relazione
          alle nuove tabelle previste".
            - Il testo dell'art. 49 del decreto ministeriale 4 agosto
          1988, n. 375, e' il seguente:
            1.  Il  trasferimento  in  gestione o in proprieta' di un
          esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte,
          comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione  a
          chi  subentra  nello svolgimento dell'attivita', sempre che
          sia provato l'effettivo trasferimento  dell'esercio  ed  il
          subentrante  sia  iscritto  nel registro degli esercenti il
          commercio. Non puo' essere oggetto di atti di trasferimento
          l'attivita' corrispondente solo ad una o piu' delle tabelle
          merceologiche di un esercizio.
            2. Agli effetti dell'art. 29, primo comma della  legge  e
          dell'art.  50 del presente decreto, per trasferimento della
          gestione  di  un  esercizio  di  vendita deve intendersi il
          trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri
          che l'assumano in proprio.
            3. Il subentrante gia' iscritto nel  registro  alla  data
          dell'atto  di  trasferimento  dell'esercizio o, nel caso di
          subingresso per causa di morte, alla data di  acquisto  del
          titolo  puo'  iniziare  l'attivita'  solo dopo aver chiesto
          l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla  data
          predetta  non  inizi  l'attivita' entro il termine previsto
          all'art. 31. lettera a), della legge, decade dal diritto di
          esercitare l'attivita' del dante causa.
            4. Il subentrante per causa di  morte  non  iscritto  nel
          registro  alla  data  di  acquisto del titolo puo' iniziare
          l'attivita'  solo  dopo  aver  chiesto   l'iscrizione   nel
          registro    e   l'autorizzazione.   Qualora   non   ottenga
          l'autorizzazione entro un anno dalla data  predetta  decade
          dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. Tale
          termine  di  un  anno  e  prorogato  dal  sindaco quando il
          ritardo non risulti imputabile all'interessato. Nel caso in
          cui una  farmacia  ponga  in  vendita  anche  prodotti  non
          medicamentosi  il  termine  e' prorogato fino alla cessione
          della stessa.
            5. Il subentrante  per  causa  di  morte,  anche  se  non
          iscritto nel registro, ha comunque facolta' di continuare a
          titolo provvisorio l'attivita' del dante causa per non piu'
          di  sei  mesi  dalla  data  di  acquisto  del titolo, fermo
          restando il disposto dei commi precedenti.
            6. Il subentrante per atto  tra  vivi  non  iscritto  nel
          registro    alla    data    dell'atto    di   trasferimento
          dell'esercizio puo' iniziare  l'attivita'  solo  dopo  aver
          ottenuto    l'iscrizione    nel    registro    e    chiesto
          l'autorizzazione.  Qualora non ottenga  l'iscrizione  entro
          un   anno  dalla  data  predetta,  decade  dal  diritto  di
          esercitare l'attivita' del  dante  causa.  Decade  da  tale
          diritto  anche  nel caso in cui non inizi l'attivita' entro
          il termine previsto dall'art. 31, lettera a), della  legge,
          decorrente dalla data dell'iscrizione.
            7.  Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso
          e' necessario che il dante causa  sia  lo  stesso  titolare
          dell'attivita'  o  il  soggetto  cui  l'azienda  sia  stata
          trasferita dal titolare per causa di morte o per  donazione
          e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini
          di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo.
            8.  Nei  casi  in cui sia avvenuto il trasferimento della
          gestione di un  esercizio  l'autorizzazione  rilasciata  al
          subentrante  e'  valida fino alla data in cui ha termine la
          gestione e, alla cessazione della medesima e' sostituita da
          una   nuova   autorizzazione    intestata    al    titolare
          dell'esercizio  che  ha  diritto  ad ottenerla, Qualora non
          chieda l'autorizzazione, e non inizi l'attivita'  entro  il
          termine  di  cui  all'art.  31,  lettera  a),  della  legge
          decorrente dalla data di cessazione della gestione,  decade
          dal diritto di esercitare l'attivita'.
            9.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano
          anche in materia di vendita al pubblico al minuto di  merci
          mediante apparecchi automatici.
            10.  Il  subentrante nella gestione o nella proprieta' di
          uno spaccio interno puo'  iniziare  l'attivita'  solo  dopo
          aver chiesto l'autorizzazione al comune.
            11.   Qualora   nello   stesso  locale  siano  esercitate
          l'attivita'  di  vendita  disciplinata  dalla  legge  e  le
          attivita' di somministrazione di alimenti o bevande o altra
          attivita',  esse possono essere oggetto di separati atti di
          disposizione.
            12. In deroga a quanto previsto dal precedente  comma  11
          l'attivita'  di  vendita corrispondente alle autorizzazioni
          rilasciate ai sensi del successivo  art.  36,  comma  9,  e
          l'attivita'   di   vendita   corrispondente   alla  tabella
          istituita dal successivo art. 57, comma 1, per  i  titolari
          della  licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio
          1956, numero 1002, non possono essere cedute  separatamente
          dall'attivita'  delle imprese previste nell'art. 45, numeri
          2, 3 e 7, della legge e dall'attivita' dei  titolari  stesi
          della licenza di panificazione.
            13.  La societa', cui, contestualmente alla costituzione,
          sia  conferita  un'azienda  commerciale,  puo'   continuare
          l'attivita' alle stesse condizioni".
            -  Per  il testo dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971,
          n. 426, si fa riferimento alle note all'art. 10.
            - Per il testo della legge 11 giugno 1971, n. 426, si  fa
          riferimento alle note all'art. 5.
            -  Il  testo  dell'art. 26 della legge 11 giugno 1971, n.
          426, e' il seguente:
            "Art. 26 (Nullaosta regionale per esercizi  con  piu'  di
          400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti).
          -  Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000
          abitanti  l'autorizzazione  all'apertura  di  esercizi   di
          vendita  al dettaglio di generi di largo e generale consumo
          con superficie maggiore di quattrocento metri  quadrati  e'
          subordinata  al nullaosta della Giunta regionale sentito il
          parere della commissione di cui all'art. 17".
            -  Il  testo  dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n.
          426, e' il seguente:
            "Art. 27 (Nullaosta regionale  per  grandi  strutture  di
          vendita).     -  L'autorizzazione  all'apertura  di  centri
          commerciali al dettaglio e di  punti  di  vendita  che  per
          dimensioni  e  collocazioni  geografica  sono  destinati  a
          servire vaste aree di attrazione  eccedenti  il  territorio
          comunale,   e'   subordinata   al  nullaosta  della  Giunta
          regionale, sentito  il  parere  della  commissione  di  cui
          all'art.  17,  quando la superficie di vendita e' superiore
          ai millecinquecento metri  quadrati,  esclusi  magazzini  e
          depositi.
            Il  nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente
          ed al presente  articolo  puo'  essere  concesso  anche  in
          deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12".
            -  Per il testo della legge 11 giugno 1971, n. 426, si fa
          riferimento alle note all'art. 5.
            - Per il testo della legge 1 marzo 1986,  n.  64,  si  fa
          riferimento alle note all'art. 24.
            -  Per il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  si  fa  riferimento  alle  note
          all'art. 24.
            -  Per  il testo della legge 7 aprile 1995, n. 104, si fa
          riferimento alle note all'art. 24.
            - Per il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982,
          n. 46, v. nelle note all'art. 24.