Art. 25. Disciplina transitoria 1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonche' quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561. 2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprieta' o della gestione dell'attivita', il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non puo' essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti. 4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, e' sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3. 5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gia' trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data. 6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonche' alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non e' dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 e' sospesa la presentazione delle domande. 7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale. 8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entita' dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianita' di esercizio dei titolari, della eventuale esclusivita' dell'attivita' commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attivita' svolta. 9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 e' stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n 46.
Note all'art. 25: - Il testo dell'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e' il seguente: "Allegato 5 Tabelle merceologiche I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie). Ia) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunqe preparati e confezionati, (compresi il pane, purche' preconfezionato all'origine, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati. II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria) - salumi - altri prodotti alimentari a base di carni-uova. III) Carni e frattaglie di bassa macelleria. IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate. V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi. VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - olii e grassi alimentari di origine vegetale - uova - bevande, anche alcooliche. VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria). VIII) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie suine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria). IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria - accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio. X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa. XI) Oggetti preziosi. XII) Mobili articoli casalinghi - elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio - materiale elettrico. XIII) Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi. XIV) Prodotti altri (trattasi di una o piu' categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti)". - Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e' sostituito dai seguenti: "3. Ai fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie: prodotti per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport ed il tempo libero; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti per l'edilizia; prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature; prodotti vari. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa i prodotti appartenenti alla tabella XIV nelle suddette categorie in modo da assicurare che l'iscrizione nel registro ed il rilascio della autorizzazione avvenga secondo criteri di uniformita'. 3-bis. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una o piu' categorie di appartenenti alla tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, presenti domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita di altre categorie della stessa tabella, la domanda e' accolta alla sola condizione che sia iscritto nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971,n. 426". 2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di iscrizione o di autorizzazione per una o piu categorie della tabella XIV hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove categorie previste al comma 3 dell'art. 7". - Il testo dell'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, come modificato dall'allegato 1 al decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, e' il seguente: "Allegato 9 Tabella per i titolari di farmacie Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati. Articoli per l'igiene della persona. Articoli di puericultura, quali biberon, scaldabiberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati. Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attivita' sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane. Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat. Bilance per neonati e per adulti. Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi. Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa. Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo. Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo. Massaggiatori, articoli di masso-terapia. Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze. Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati. Polveri per acque da tavola. Alimenti per piccoli animali. Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti: insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico. Tabella per titolari di rivendite di generi di monopolio Articoli per fumatori. Francobolli da collezione e articoli filatelici. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti. Tessere prepagate per servizi vari. Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax). Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili. Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare. Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche). Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonche' prodotti cosmetici e di profumeria. Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria). Articoli di chincaglieria purche' realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.). Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili). Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili. Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti. Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi. Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria). Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festivita' o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di societa', giochi pirici. Fiori e piante artificiali. Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili). Orologi a batteria in materiali non preziosi. Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia. Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto. Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego. Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purche' in metalli e materie non preziosi. Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da registrare. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonche' prodotti cosmetici e di profumeria. Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria). Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi. Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti. Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili). Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria)". - Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, e' il seguente: "Art. 1. (Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante). - 1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e contenute nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento. 2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste". - Il testo dell'art. 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e' il seguente: 1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attivita', sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio. Non puo' essere oggetto di atti di trasferimento l'attivita' corrispondente solo ad una o piu' delle tabelle merceologiche di un esercizio. 2. Agli effetti dell'art. 29, primo comma della legge e dell'art. 50 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumano in proprio. 3. Il subentrante gia' iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attivita' entro il termine previsto all'art. 31. lettera a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. 4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. Tale termine di un anno e prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Nel caso in cui una farmacia ponga in vendita anche prodotti non medicamentosi il termine e' prorogato fino alla cessione della stessa. 5. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facolta' di continuare a titolo provvisorio l'attivita' del dante causa per non piu' di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti. 6. Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attivita' entro il termine previsto dall'art. 31, lettera a), della legge, decorrente dalla data dell'iscrizione. 7. Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso e' necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attivita' o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo. 8. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante e' valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima e' sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla, Qualora non chieda l'autorizzazione, e non inizi l'attivita' entro il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attivita'. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici. 10. Il subentrante nella gestione o nella proprieta' di uno spaccio interno puo' iniziare l'attivita' solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. 11. Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attivita' di vendita disciplinata dalla legge e le attivita' di somministrazione di alimenti o bevande o altra attivita', esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione. 12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 11 l'attivita' di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 36, comma 9, e l'attivita' di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, numero 1002, non possono essere cedute separatamente dall'attivita' delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge e dall'attivita' dei titolari stesi della licenza di panificazione. 13. La societa', cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, puo' continuare l'attivita' alle stesse condizioni". - Per il testo dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, si fa riferimento alle note all'art. 10. - Per il testo della legge 11 giugno 1971, n. 426, si fa riferimento alle note all'art. 5. - Il testo dell'art. 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 26 (Nullaosta regionale per esercizi con piu' di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti). - Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati e' subordinata al nullaosta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 17". - Il testo dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 27 (Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita). - L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazioni geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, e' subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17, quando la superficie di vendita e' superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi. Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo puo' essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12". - Per il testo della legge 11 giugno 1971, n. 426, si fa riferimento alle note all'art. 5. - Per il testo della legge 1 marzo 1986, n. 64, si fa riferimento alle note all'art. 24. - Per il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, si fa riferimento alle note all'art. 24. - Per il testo della legge 7 aprile 1995, n. 104, si fa riferimento alle note all'art. 24. - Per il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, v. nelle note all'art. 24.