Art. 26. Disposizioni finali 1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione. 2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita' alla data di cui al comma 1. 3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali. 4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attivita' di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette attivita' non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1. Decorso tale termine all'attivita' di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parita' di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate. 5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. 6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Note all'art. 26: - La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenza per l'editoria", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1981. - La legge 11 giugno 1971, recante: "Disciplina del commercio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971. - Il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante: "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 31 agosto 1988. - Il testo del comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e' il seguente: "9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge sono istituite tre apposite tabelle, tenuto conto della natura degli esercizi degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto e' indicato nell'allegato 9 al presente decreto, sono ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto". - La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991. - La legge 17 marzo 1983, n. 217, recante: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983. - La legge 28 luglio 1971, n. 558, recante: "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 9 agosto 1971. - La legge 19 marzo 1980, n. 80, recante: "Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1980. - La legge 12 aprile 1991, n. 130, recante: "Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80 sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991. - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo. 2. A modificazione di quanto disposto dall'art. 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non puo' essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresi' essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attivita' di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti. 3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedono trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1997, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. 4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 54 del decreo del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale e' in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti cosi' fissati l'operatore commerciale puo' scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facolta', inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non puo' avvenire oltre le ore 21. 5. Le disposizioni di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili. 6. Sono fatte salve le potesta' legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. 7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, come modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15". - Il testo dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1997, n. 15, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione", e' il seguente: "Art. 4. - 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonche', limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attivita' incompatibili con le predette esigenze. 2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384, recante: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994. - Per il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 si fa riferimento alle note all'art. 25, comma 1. - Il testo dei commi 89 e 90 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "89. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro esercizi". 90. All'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "E' soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti". - Il testo delle voci 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 recante "Regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 1992, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 907, e' il seguente: "50. Rivendita di Legge 5 agosto 1981, Comune 30 giorni giornali e riviste n. 416, art. 14; D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268 art. 26; D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, art. 54, lettera g) "55. Insediamento, Legge 11 giugno 1971, Comune 60 giorni trasferimento o n. 426, art. 24; ampliamento di at- D.P.R. 4 agosto 1988, tivita' artigianale n. 375, art. 41 e ss. non alimentare "56. Subingresso in Legge 11 giugno 1971, Comune 60 giorni attivita' artigianale n. 426, art. 24; non alimentare con D.P.R. 4 agosto 1988, modifica dei locali n. 375, art. 49