Art. 26. 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ad eccezione dell'articolo 6,  dell'articolo  10,  dell'articolo
15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi  1,  2,
3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme  contenute
nel   presente   decreto   hanno   efficacia    a    decorrere    dal
trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione. 
  2.  E'  vietato   l'esercizio   congiunto   nello   stesso   locale
dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio  salvo  deroghe
stabilite dalle regioni.  Resta  salvo  il  diritto  acquisito  dagli
esercenti in attivita' alla data di cui al comma 1. 
  3. Ai fini della commercializzazione restano salve le  disposizioni
concernenti la vendita di  determinati  prodotti  previste  da  leggi
speciali. 
  4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in
materia  di  esercizio  dell'attivita'  di   vendita   di   giornali,
quotidiani  e  periodici  dalla  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e
successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette  attivita'  non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1. Decorso
tale termine all'attivita'  di  vendita  di  giornali,  quotidiani  e
periodici si applica la disciplina  generale  prevista  dal  presente
decreto, fatta salva la parita' di trattamento  nelle  condizioni  di
vendita e di distribuzione delle testate. 
  5. E' soggetto alla sola comunicazione  al  comune  competente  per
territorio il trasferimento della gestione  o  della  proprieta'  per
atto  tra  vivi  o  per  causa  di  morte,  nonche'   la   cessazione
dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e  9.
Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. 
  6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971,  n.  426,  e  successive
modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988,  n.  375,  a
esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e  dell'allegato  9  e  delle
disposizioni  concernenti  il   registro   esercenti   il   commercio
relativamente  alla  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287,  e  alla  attivita'
ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio
1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80,  come  modificata  dalla
legge 12 aprile 1991,  n.  130;  l'articolo  8  del  decreto-legge  1
ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre  1982,  n.  887,  come  riformulato  dall'articolo   1   del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 gennaio 1987, n.  121;  l'articolo  4  della  legge  6
febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della  Repubblica  18
aprile 1994,  n.  384;  l'articolo  2  del  decreto  ministeriale  16
settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, nonche' ogni altra norma contraria al presente
decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci  numeri  50,
55 e 56 della tabella c) allegata al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed  integrata  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407. 
 
          Note all'art. 26:
            -  La  legge  5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina
          delle imprese editrici e provvidenza  per  l'editoria",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 215 del 6 agosto
          1981.
            - La legge  11  giugno  1971,  recante:  "Disciplina  del
          commercio",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168
          del 6 luglio 1971.
            - Il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante:
          "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971,  n.  426",
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 31 agosto
          1988.
            -  Il  testo  del  comma  9  dell'art.  56  del   decreto
          ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e' il seguente:
            "9.  Per  i titolari di farmacie, i titolari di rivendite
          di  generi  di  monopolio,  i  titolari  di   impianti   di
          distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 45,
          n.  2,  3  e  7,  della  legge  sono istituite tre apposite
          tabelle, tenuto conto della natura degli esercizi degli usi
          e  delle  esigenze  del  pubblico.  Tali  tabelle,  il  cui
          contenuto  e' indicato nell'allegato 9 al presente decreto,
          sono ottenute nel  rispetto  della  legge  e  del  presente
          decreto".
            -   La   legge   25   agosto   1991,   n.  287,  recante:
          "Aggiornamento   della   normativa   sull'insediamento    e
          sull'attivita'  dei pubblici esercizi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991.
            - La legge 17 marzo 1983, n. 217, recante: "Legge  quadro
          per  il  turismo  e  interventi  per  il potenziamento e la
          qualificazione dell'offerta turistica", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983.
            - La legge 28 luglio 1971, n. 558,  recante:  "Disciplina
          dell'orario  dei  negozi  e  degli  esercizi  di vendita al
          dettaglio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  200
          del 9 agosto 1971.
            -  La  legge  19  marzo 1980, n. 80, recante: "Disciplina
          delle  vendite  straordinarie  e   di   liquidazione",   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82 del 24 marzo
          1980.
            - La legge 12 aprile 1991,  n.  130,  recante:  "Modifica
          agli  articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80 sulla
          disciplina delle vendite straordinarie e di  liquidazione",
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
          1991.
            - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 1 ottobre  1982,
          n.  697,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29
          novembre 1982, n. 887, come  riformulato  dall'art.  1  del
          decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.    9,  convertito con
          modificazioni dalla legge 26 gennaio 1987, n.  121,  e'  il
          seguente:
            "Art.  8.  -  1.  Limitatamente ai comuni con popolazione
          superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo
          e  di  adeguamento  della  rete  di  vendita  il  consiglio
          comunale  stabilisce  ai sensi degli articoli 11 e seguenti
          della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai  quali  la
          commissione  comunale  per  il  commercio  prevista da tale
          legge  deve  attenersi   nell'esaminare   le   domande   di
          autorizzazione  ai sensi dell'art. 43, secondo comma, della
          legge stessa. I criteri sono validi  fino  all'approvazione
          del  piano.  La  mancata  indicazione  dei criteri suddetti
          comporta la sospensione del rilascio  delle  autorizzazioni
          relative  all'apertura  di esercizi di vendita al dettaglio
          di generi di largo e generale consumo.
            2. A  modificazione  di  quanto  disposto  dall'art.  24,
          secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971,
          n.   426,   non   puo'   essere   negata   l'autorizzazione
          amministrativa all'ampliamento della superficie di  vendita
          fino  a  200 metri quadrati e al trasferimento  nell'ambito
          del territorio comunale degli esercizi  con  superficie  di
          vendita  non  superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i
          casi l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre
          anni.  Deve  altresi'  essere  rilasciata  l'autorizzazione
          qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non
          superiore  a  600  metri  quadrati  si  intenda concentrare
          l'attivita' di almeno due  esercizi  dello  stesso  settore
          merceologico  e operanti nello stesso comune da non meno di
          tre anni. Il rilascio della nuova  autorizzazione  comporta
          la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
            3.  Qualora  gli  ampliamenti o i trasferimenti di cui al
          comma 2 richiedono trasformazioni urbanistiche ed  edilizie
          ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio
          1997,  n.  10,  e successive modificazioni, per il rilascio
          delle prescritte autorizzazioni o concessioni si  applicano
          le   disposizioni  stabilite  per  l'edilizia  residenziale
          dall'art. 8  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
          n. 94.
            4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28  luglio
          1971,  n.  558, a modificazione dell'art. 1, secondo comma,
          lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformita'
          ai criteri stabiliti dalle regioni ai  sensi  dell'art.  54
          del  decreo del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997,
          n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita
          al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici,
          indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le  ore
          9  e  l'ora  di  chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel
          periodo dell'anno nel quale e' in vigore l'ora legale,  non
          oltre  le  ore  21.  Nel  rispetto dei limiti cosi' fissati
          l'operatore commerciale puo' scegliere l'orario di apertura
          e di chiusura con facolta', inoltre, di posticipare, sempre
          rispetto  ai  predetti   limiti,   di   un'ora   l'apertura
          antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che
          comunque non puo' avvenire oltre le ore 21.
            5.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 6, secondo comma,
          della legge 28  luglio  1971,  n.  558,  sono  estese  agli
          esercizi  specializzati  nella  vendita  di bevande, libri,
          dischi,  nastri  magnetici,  musicassette,   videocassette,
          opere  d'arte,  oggetti  d'antiquariato, stampe, cartoline,
          articoli ricordo e mobili.
            6. Sono fatte salve le potesta' legislative e le funzioni
          amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
            7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del
          decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.  832, come modificato
          dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15".
            - Il testo dell'art. 4 della legge 6  febbraio  1997,  n.
          15, recante:  "Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.  832,  recante misure
          urgenti in materia di contratti di  locazione  di  immobili
          adibiti  ad  uso  diverso  da  quello di abitazione", e' il
          seguente:
            "Art. 4. - 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed
          aree di particolare interesse  del  proprio  territorio,  i
          comuni  possono  stabilire  voci  merceologiche  specifiche
          nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37 della legge 11
          giugno 1971, n. 426 e nuove  classificazioni  in  deroga  a
          quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n.
          524, nonche', limitatamente agli esercizi commerciali, agli
          esercizi  pubblici  ed alle imprese artigiane, le attivita'
          incompatibili con le predette esigenze.
            2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte  negli
          esercizi  compresi  nelle  suddette  aree  e  confermano le
          autorizzazioni in sede di vidimazione  annuale  nei  limiti
          delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata
          in vigore del presente decreto".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,   n.       384,   recante:    "Regolamento    recante
          semplificazione    dei   procedimenti   di   autorizzazione
          all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di
          vendita e di iscrizione nel registro esercenti il commercio
          (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del
          piano di sviluppo e di adeguamento della rete di  vendita",
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
          1994.
            -  Per  il  testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 16
          settembre 1996, n. 561 si fa riferimento alle note all'art.
          25, comma 1.
            - Il testo dei commi 89 e 90 dell'art. 2 della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
            "89.  Al  comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1 ottobre
          1982, n.  697, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          29  novembre  1982, n. 887, come sostituito dall'art. 1 del
          decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo
          periodo, le parole: "due esercizi"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "quattro esercizi".
            90.  All'art.  24  della legge 11 giugno 1971, n. 426, al
          secondo  comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito   dal
          seguente:  "E'  soggetto alla sola comunicazione al sindaco
          l'ampliamento  che  non  eccede  il  20  per  cento   della
          superficie  di  vendita  originaria  dell'esercizio per una
          sola volta, applicandosi alle nuove superfici  o  ai  nuovi
          volumi  le  contribuzioni  o gli oneri previsti dalle leggi
          vigenti".
            -  Il  testo  delle  voci  50,  55  e 56 della tabella c)
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          aprile  1992,  n.  300  recante "Regolamento concernente le
          attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli
          19 e 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 123 del 27 maggio 1992, come
          modificata ed integrata dal decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 907, e' il seguente:
"50. Rivendita di       Legge 5 agosto 1981,      Comune    30 giorni
giornali e riviste      n. 416, art. 14; D.P.R.
                        27 aprile 1982, n. 268
                        art. 26; D.P.R. 24
                        luglio 1997, n. 616,
                        art. 54, lettera g)
"55. Insediamento,      Legge 11 giugno 1971,     Comune    60 giorni
trasferimento  o        n. 426, art. 24;
ampliamento di at-      D.P.R. 4 agosto 1988,
tivita' artigianale     n. 375, art. 41 e ss.
non alimentare
"56. Subingresso in     Legge 11 giugno 1971,     Comune    60 giorni
attivita' artigianale   n. 426, art. 24;
non alimentare con      D.P.R. 4 agosto 1988,
modifica dei locali     n. 375, art. 49